La Consulta boccia la normativa anti scippatori: “Troppo severa”

1 Giu 2016 16:25 - di Redazione

Anche agli scippatori si potrà concedere la sospensione dell’esecuzione della pena. La Consulta ha cancellato la norma che lo impediva, per la «disparità di trattamento» ingiustificata che si veniva a determinare con i condannati per rapina, per i quali non esiste un divieto del genere. La Corte Costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale» dell’articolo 656 del codice di procedura penale nella parte (comma 9, lettera a) in cui stabiliva che «non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo».

“Scippatori trattati peggio dei rapinatori”

«È incongrua la normativa che, pur prevedendo per la rapina una pena assai più grave, riconosce a chi ne è autore un trattamento più vantaggioso in sede di esecuzione della pena», scrive la Consulta. La disparità di trattamento tra i colpevoli di rapina e quelli di scippo «non si giustifica». «Non tanto per la maggiore gravità della rapina rispetto al furto con strappo, quanto per le caratteristiche dei due reati, che non consentono di assegnare all’autore di un furto con strappo una pericolosità maggiore di quella riscontrabile nell’autore di una rapina attuata mediante violenza alla persona». A sollevare la questione era stato il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Napoli, che aveva denunciato la violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione.

 

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