Autovelox bocciati dalla Consulta: «Sono illegittimi se non tarati»
La notizia è di quelle grosse. Ed è forse per questo che pochi ne hanno parlato. Gli Autovelox sono illegittimi se non tarati. L’ha stabilito la Corte Costituzionale che così ha finalmente sanato una delle anomalie più clamorose sulla disciplina degli autovelox: la non obbligatorietà della verifica periodica di taratura per gli strumenti mobili, prevista, invece, per le apparecchiature fisse, quelle installate stabilmente a bordo strada che funzionano in automatico. Da oggi tutti gli strumenti autovelox, sia fissi sia mobili, devono essere sottoposti a verifica. Con la sentenza n. 113 del 18.06.2015 la Consulta ha infatti censurato l’articolo 45 comma 6 del codice della strada nella parte in cui, appunto, “non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. Ed è appunto la verifica periodica ad essere inammissibile. Per l’esultanza di associazioni e utenti della strada da anni impegnati in questa battaglia.
L’Autovelox deve essere tarato
Nella sentenza, tra l’altro, la Corte fa un esempio calzante e sottolinea perciò come “una bilancia di un mercato rionale sia soggetta a verifica periodica della taratura, mentre non lo sia una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino”. Insomma, non è assolutamente ammissibile che uno strumento delicato con un autovelox possa essere utilizzato, anche a distanza di anni dalla sua fabbricazione, senza alcun controllo tecnico di conformità successivo alla messa in esercizio. A prescindere dall’uso che ne fa la forza di polizia, cioè in modalità automatica (per la quale la verifica è da anni obbligatoria) o con la presenza della pattuglia, (per la quale, come detto, finora non era necessaria).
Esultano le associazioni
Un sentenza estremamente importante perché di fatto sancisce l’illegittimità di tutti gli accertamenti effettuati da apparecchiature mobili non tarate periodicamente. E pure retroattiva. Perchè apre la strada, come subito hanno fatto sapere le associazioni dei consumatori, a una miriade di ricorsi per tutti i verbali non ancora definiti, quelli, cioè, per i quali non sia stato ancora effettuato il pagamento e non siano scaduti i termini per la presentazione del ricorso o per i quali sia ancora pendente un’opposizione. Per le multe già pagate però è meglio soprassedere: il ricorso e la causa, quanto ad esborso, non è detto che convengano.