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Il Jobs Act è legge da oggi. Dall’art. 18 ai controlli: ecco le sette cose che cambieranno

Il Jobs Act è legge da oggi. Dall’art. 18 ai controlli: ecco le sette cose che cambieranno

Home livello 2 - di Eleonora Guerra - 16 Dicembre 2014 - AGGIORNATO 16 Dicembre 2014 alle 11:46

Da oggi il Jobs Act è legge. Così, mentre il Pd ancora si arrovella cercando una difficilissima quadra interna in vista dell’approvazione dei decreti delegati (entro dicembre, è l’auspicio), gli italiani si trovano alle prese con gli effetti delle nuove norme sul lavoro pubblicate ieri sera sulla Gazzetta ufficiale, dalla modifica dell’articolo 18 al contratto a tutele crescenti.

Ecco cosa prevede la legge

1) Contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti – È il nuovo contratto a tempo indeterminato e cambia l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: il reintegro nel posto di lavoro è previsto per i licenziamenti illegittimi solo nel caso di nullità e discriminazione e in caso di «specifiche fattispecie» di quelli disciplinari (che saranno stabilite dai decreti delegati). Per i licenziamenti economici giudicati ingiustificati sarà previsto solo l’indennizzo.

2) Superamento delle collaborazioni – È previsto uno sfoltimento delle forme contrattuali e della regolazione dei rapporti di lavoro. Si punta al superamento delle Co.co.co., creando un testo organico di disciplina delle varie tipologie contrattuali.

3) Mansioni flessibili e controlli a distanza – Prevede la possibilità del demansionamento e facilita il passaggio da una mansione all’altra. Per controllare il dipendente a distanza sarà possibile “spiare” gli impianti e gli strumenti di lavoro.

4) Cassa integrazione guadagni – Non sarà più possibile autorizzarla in caso di chiusura dell’attività aziendale. Le tutele saranno legate alla storia contributiva del lavoratore. Inoltre, sarà rivista la durata del sussidio, che ora è di due anni per la cassa ordinaria e di quattro per la straordinaria. Le aziende sono chiamate a una maggiore partecipazione.

5) Riforma dell’Aspi (l’indennizzo di disoccupazione) – La durata sarà rapportata alla «pregressa storia contributiva» del lavoratore: quando il sistema sarà a regime, arriverà a un massimo di 18 mesi per i soggetti con le carriere contributive più rilevanti.

6) Agenzia nazionale per l’impiego – Viene istituita con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e le pratiche amministrative connesse alla creazione dei rapporti di lavori. Punta alla possibilità di svolgere tutti gli adempimenti per via telematica.

7) Il monitoraggio – Gli effetti degli interventi normativi saranno oggetto di un monitoraggio permanente da realizzare senza maggiori oneri.

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16 Dicembre 2014 - AGGIORNATO 16 Dicembre 2014 alle 11:46