Processo Ruby, parola alla difesa: condanna basata su opinioni, non c’è la prova del rapporto con Karima

15 Lug 2014 18:47 - di Redazione

La condanna a 7 anni di reclusione per Silvio Berlusconi per il caso Ruby, di cui la Procura Generale di Milano ha chiesto la conferma, è basata non su prove ”ma su un convincimento su presunte prove”, in sostanza su delle ”opinioni”. Lo ha spiegato all’inizio dell’arringa difensiva uno dei due legali dell’ex premier, l’avvocato Filippo Dinacci, parlando davanti ai giudici della seconda sezione penale della Corte d’Appello milanese. Il legale, che all’inizio del suo intervento ha affrontato le ”questioni processuali” indicate nei motivi d’appello, ha anche chiarito che le intercettazioni usate come prove nel procedimento per concussione e prostituzione minorile devono essere dichiarate ”inutilizzabili”, perché, da codice, non si potevano disporre per il reato di induzione alla prostituzione, come invece è stato fatto dagli inquirenti.

Secondo la difesa, rappresentata anche dal professore Franco Coppi (l’arringa proseguirà anche domani), in questo procedimento ”c’è un vizio lampante ed è la carenza di fedeltà ai principi del processo, perché il processo deve essere basato sui fatti e sulle prove non sulle opinioni”. Dinacci ha riproposto anche la questione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Monza, dato che il capo di gabinetto della Questura Pietro Ostuni ricevette la chiamata dell’ex premier nella sua casa di Sesto San Giovanni.

”Non è stato dimostrato il rapporto sessuale” tra Silvio Berlusconi e Ruby, e sono state usate ”scorciatoie probatorie” per sostenere che l’ex premier fosse a conoscenza del fatto che la ragazza ”fosse minorenne”. Questo ha sostenuto Filippo Dinacci e ha aggiunto che ”in questo processo bisogna prendere con le pinze tutto”. Secondo il difensore, inoltre, la sentenza di primo grado ”non può funzionare” in quanto ha tentato di arrivare a ”un concetto di prostituzione tramite la definizione di serate allegre. Ci vuole qualche elemento in più – ha detto – e bisogna dimostrare che in queste serate allegre ad Arcore c’era Ruby, e che lei era parte attiva. Bisogna dimostrare – ha continuato – che Ruby vi ha preso parte, perché se aveva solo assistito non c’è prostituzione”. ”Qui ci sono solo presunzioni, non c’è prova e non si può condannare su questi presupposti”. Per il difensore la sentenza del tribunale con cui Berlusconi è stato condannato a sette anni di carcere, “è chiaramente in difficoltà su tutto, ed è caratterizzata da scorciatoie probatorie”. Ha quindi descritto la giovane marocchina come “una persona disonesta con le istituzioni e con gli altri, non credibile e che, come spiegato anche da psicologi e operatori sentiti in aula, soffre della tendenza a fantasticherie autistiche”. Infine l’avvocato Franco Coppi ha sottolineato che “la tesi dell’ordine perentorio” impartito da Silvio Berlusconi al capo Gabinetto della Questura di Milano Pietro Ostuni, quando nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 telefonò per chiedere “di interessarsi” a quanto stava accadendo, “è una invenzione della sentenza” del Tribunale di Milano. “Per noi non ci fu minaccia, ma fu il timore reverenziale” che indusse il funzionario a intervenire. 

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