
Carcere duro
Respinto dalla Cedu il ricorso di Alfredo Cospito sul 41bis, Delmastro: “Avevamo ragione e non ci siamo piegati”
“Prendiamo amaramente atto della decisione, tutto sommato scontata, la giurisprudenza della Cedu è nota e non lasciava grandi speranze di successo”. Queste le parole dell’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale dell’anarchico Alfredo Cospito, dopo la decisione della Corte che ha ritenuto infondato il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato. A quanto pare, secondo i giudici, Cospito non è stato sottoposto a un trattamento che abbia raggiunto il livello minimo di gravità richiesto dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, né sull’imposizione del regime carcerario speciale di cui all’articolo 41 bis e tantomeno sul rifiuto di sospendere la sua pena detentiva a causa delle sue condizioni di salute.
Una sentenza accolta positivamente dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che ha affermato: “Abbiamo sempre avuto ragione! Anche la Cedu riconosce la perdurante pericolosità di Cospito, la rete criminale e terroristica di appoggi esterni. La Corte ha aggiunto che Cospito promuoveva la lotta armata e incitava alla violenza contro le istituzioni dello Stato”. Poi ha rimarcato: “Non basta lo sciopero della fame. Non ci siamo piegati! Abbiamo difeso il carcere duro”.
Caso Cospito: respinto il ricorso sull’applicazione del 41bis. Delmastro: “Avevamo ragione”
“Tra pochi mesi scadrà il termine di quattro anni del provvedimento applicativo e vedremo quali saranno i pareri che giungeranno al ministro Nordio sulla necessità o meno del rinnovo”, ha sottolineato l’avvocato di Alfredo Cospito, specificando che “già nel 2022 la Dnaa aveva rivisto il proprio parere sulla necessità del 41 bis per Cospito associandosi alla difesa nel richiedere una revoca anticipata dell’afflittivo regime detentivo. Nonostante l’attuale fase politica improntata al populismo penale e alla repressione del dissenso , speriamo che la direzione nazionale confermi il convincimento espresso”.
Non è dello stesso avviso Andrea Delmastro, che nella nota ha sottolineato come non ci sarà “nessuna tolleranza verso il terrorismo e verso chi predica la violenza anarco terroristica. Oggi si chiude con la vittoria della legalità non solo sul terrorismo anarchico, ma anche sulla criminalità organizzata che, saldandosi con Cospito, voleva conseguire il risultato di scardinare il carcere duro”. E ancora: “Difenderemo sempre carcere duro e ergastolo ostativo per contrastare terrorismo interno e internazionale e criminalità organizzata”.
L’oggetto del ricorso di Alfredo Cospito
Nel ricorso, Alfredo Cospito ha ritenuto che l’applicazione del 41 bis fosse arbitraria e costituisse trattamento inumano e degradante, protestando per la mancanza di motivazioni adeguate e la severità delle restrizioni imposte. Ma non solo, perché l’anarchico ha denunciato che le sue condizioni di salute fossero incompatibili con la detenzione e che i tribunali italiani non le avessero analizzate correttamente nell’ambito delle sue richieste di scarcerazione, avendo anche paura di subire cure mediche forzate. Nonostante ciò, sul 41bis, la Corte europea dei diritti umani ha deliberato che la decisione del ministro della Giustizia di imporre le restrizioni non è stata arbitraria, ma fondata su elementi concreti. Tra questi ci sono la storia criminale di Cospito, il suo ruolo nei movimenti anarchici, la rete di supporto di cui disponeva e i suoi scritti dal carcere che incitavano alla violenza e identificavano obiettivi per gli attentati.
Peraltro, la sentenza ha rilevato che la durata contenuta del regime di carcere duro di10 mesi non equivaleva a un’applicazione “ripetuta e prolungata” per “molti anni”, come nella maggioranza dei casi arrivati sotto il suo scrutinio. Quanto al deperimento fisico, la Corte ha sottolineato come questo fosse causato dallo sciopero della fame volontario di Cospito, che ha rifiutato le cure nonostante fosse informato dei rischi. Inoltre, le autorità hanno garantito assistenza medica adeguata e ricoveri ospedalieri quando necessario. Quanto ai giudici italiani, la sentenza ha stabilito che hanno valutato correttamente la situazione basandosi su multiple perizie mediche.
La sentenza della Corte
Cospito ha consegnato altre denunce alla Cedu, ritenendo che il 41bis impedisca il reinserimento sociale previsto dalla Costituzione, contestando la procedura di ricorso, ritenendola svantaggiosa e priva di garanzie processuali. Ma non solo, perché il militante anarchico ha denunciato anche l’applicazione retroattiva del regime speciale, lamentandosi per le violazioni della privacy e accusando le autorità di voler limitare la sua libertà di espressione con la scusa della sicurezza. Alla fine la Corte ha ritenuto che per ognuna non ci fossero elementi per delineare violazioni dei diritti umani.
Ebbene, la sentenza della Cedu ha spiegato che Cospito “non è stato sottoposto a trattamento che raggiungesse il livello minimo di gravità richiesto dall’articolo 3″ della Convenzione sui diritti dell’uomo (che vieta la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti ndr), sia per quanto riguarda l’imposizione del 41 bis, sia per quanto riguarda il rifiuto di sospendere la sua pena detentiva a causa delle sue condizioni di salute”. In conclusione, “ne consegue che queste denunce devono essere respinte come manifestamente infondate“.