
Più di 200 milioni di euro
Nuovi indennizzi per le vittime di frodi finanziarie e “tango bond”: ecco come fare domanda per ottenere i rimborsi
Il fondo di indennizzi per le vittime di frodi finanziarie, istituito nel 2006 dal ministero dell’Economia, ha fissato a 204,5 milioni di euro il limite complessivo dei risarcimenti. Il provvedimento è previsto dal decreto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e pubblicato in Gazzetta ufficiale. La somma stanziata è dunque “alimentata” dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario, nonché “del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento da adottare”.
Ci sono anche dei requisiti che le persone dovranno rispettare per ricevere l’indennizzo, che si attesta a un massimo di 20mila euro. Lo scopo di questa misura è quello di risarcire chi ha subito un “ingiusto danno patrimoniale concernente azioni o obbligazioni” emesse da società che si sono compromesse con i reati di truffa o bancarotta fraudolenta, oppure chi è stato colpito dal default dei “tango bond” argentini.
Nuovi indennizzi per le vittime di frodi finanziarie: a chi spettano?
La gestione del fondo è affidata dal ministero dell’Economia e alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), con degli oneri complessivi che, secondo Skytg24, si attestano a 4,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Infatti, come previsto Dpcm di Palazzo Chigi, “si provvede, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica” a “uno o più versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo”, di somme di denaro pari a “1,5 milioni per l’anno 2025, 61,5 milioni nell’anno 2026 e 141,5 milioni per l’anno 2027”.
I requisiti legali per l’ottenimento per le vittime di frodi finanziarie
Per riceve gli indennizzi, come sottolineato nel decreto, i risparmiatori vittime di truffe finanziare “devono aver subìto alla data del 1° gennaio 2006, investendo sul mercato finanziario” un “ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito, concernente azioni o obbligazioni emesse da società quotate nei mercati finanziari regolamentati italiani, diverse da quelle di intermediazione finanziaria, bancaria o assicurativa, aventi sede legale in Italia e sottoposte a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria”.
A tal proposito, “l’ingiusto danno patrimoniale” deve essere provocato “da condotte poste in essere dalle società di cui al numero o dai loro amministratori, costituenti reato di truffa, ai sensi dell’articolo 640 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli articoli 322 e 329 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14″. Inoltre, l’ingiusto danno patrimoniale deve essere accertato ” in sede civile o penale con sentenza passata in giudicato, ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto”.
I requisiti anagrafici
Per ottenere l’indennizzo, bisogna essere, “alla predetta data di entrata in vigore della disposizione istitutiva del Fondo, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti” e “avere la residenza o la sede legale in Italia alla data della sentenza di liquidazione giudiziale o del decreto di liquidazione coatta amministrativa o del provvedimento di messa in amministrazione straordinaria delle società”.
Il caso dei “tango bond”
Quanto ai tango bond, “i risparmiatori devono, al 23 dicembre 2001, data del default della Repubblica argentina, cumulativamente: essere titolari di titoli obbligazionari della Repubblica argentina; aver subìto, in conseguenza del predetto default, un ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito” e “accertato, con sentenza passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto“.