Salvini: “Il Salva Casa è già esecutivo. Occuparsi delle vita reale delle persone dà grande soddisfazione”

31 Mag 2024 16:12 - di Redazione
salva casa

Il decreto Salva Casa “è immediatamente esecutivo“. A chiarirlo è stato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, all’indomani della pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale. “Se uno ha un problema con la sua casa, con piccoli problemi interni, la veranda, il soppalco, la vetrata, la cameretta, la parete in cartongesso, la mansarda o altro va in Comune e sana tutto quello che blocca casa sua da anni”, ha chiarito Salvini a margine di un evento a Palermo, rispondendo ai cronisti che chiedevano se servisse una legge regionale per recepire le nuove norme.

Salvini: “Il Salva Casa subito esecutivo. Occuparsi della vita reale della persone dà grande soddisfazione”

“Diciamo che fare il ministro che si occupa della vita reale di tutti i giorni per me è una grande soddisfazione”, ha poi commentato il titolare delle Infrastrutture. Pubblicato in Gazzetta ufficiale mercoledì ed entrato ufficialmente in vigore ieri, il dl salva casa contiene misure ”finalizzate a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo”, come spiegato in una nota di Palazzo Chigi la scorsa settimana, in occasione dell’approvazione in Cdm del testo il cui titolo completo è “Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

Cosa prevedono le nuove norme

Il Salva Casa ha lo scopo di semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare; consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle cosiddette lievi difformità edilizie, “al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni”.

Parola d’ordine “semplificare”

Rispetto al quadro normativo vigente si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo; si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare; si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee; si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni; si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle “tolleranze esecutive”.

Il nodo della “doppia conformità”

In materia di “doppia conformità”, la nuova legge mantiene il requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali. Quanto alle parziali difformità, ora se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa).

A cosa si applicano le “tolleranze costruttive”

Il provvedimento, inoltre, consente il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19. Inoltre si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24 maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal decreto, nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità, siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche. Infine, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, si prevede che la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

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