Meloni ingrana la marcia delle riforme: “Premierato e autonomia vanno insieme”
“L’autonomia differenziata cammina di pari passo con il premierato, le due cose si tengono insieme”. Lo dice Giorgia Meloni a Bruno Vespa per il libro ‘Il rancore e la speranza’ -in uscita mercoledì 8 novembre- da Mondadori Rai Libri parlando delle riforme in cantiere. “Oggi il grande vulnus è dato dal fatto che le regioni hanno un’autorevolezza e una stabilità che mancano al governo centrale, perché il presidente del Consiglio non è eletto direttamente. Se vuoi dare ulteriori poteri alle regioni virtuose, devi avere i giusti contrappesi. Noi potremo trasferire altre risorse e competenze nel rapporto bilaterale con le regioni che lo meritano, a patto di non togliere nulla alle altre. Perciò è indispensabile stabilire la soglia dei servizi essenziali sotto la quale nessuna regione può andare”. Come mai alcune regioni meridionali strillano e dicono di essere penalizzate?, chiede Vespa. “Non mi stupisce – risponde la presidente del Consiglio – che le prime a scagliarsi siano quelle in fondo alla classifica della capacità di spendere i fondi europei di coesione”.
La bozza del progetto di riforma costituzionale
“Il presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, in unico turno, per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale”. E’ quanto conferma la bozza del Disegno di legge costituzionale per l”Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia’ – visionata dall’Adnkronos – presentata lunedì in riunione di maggioranza, domani attesa in Consiglio dei ministri.
All’articolo 3 del disegno di legge costituzionale, che modifica l’articolo 92 della Carta, oltre ad essere introdotto il premierato, viene inoltre costituzionalizzato il premio di maggioranza: “La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale – si legge – garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere”. L’articolo 3 stabilisce inoltre che “il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura” e che “il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri”.
Il ruolo del Presidente del Consiglio
Secondo l’articolo 92 della Costituzione, “il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”. Esclusa la possibilità per il presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due Camere. Il disegno di legge costituzionale all’articolo 2 modifica l’articolo 88 della Costituzione quando con riferimento allo scioglimento delle Camere, sopprime le parole “o anche una sola di esse”. L’articolo 88 della Costituzione stabilisce che “il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.
Stop ai senatori a vita
Stop alla nomina di nuovi senatori a vita, fatta eccezione per i presidenti della Repubblica che terminano l’incarico, è scritto ancora nella bozza. All’articolo 1, il disegno di legge costituzionale introduce la “modifica dell’articolo 59 della Costituzione” attraverso “l’abrogazione del secondo comma” della Carta (“Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”). Resta dunque in vigore quanto stabilito nell’articolo 59 della Costituzione che stabilisce che: “E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica”.
All'”articolo 5 (Norme Transitorie)” il disegno di legge costituzionale stabilisce inoltre che “fino al termine del loro mandato, i senatori di diritto a vita nominati ai sensi del previgente secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione restano in carica”. E che “la presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Camere”.