Covid, la Corte Ue respinge il ricorso contro l’obbligo vaccinale per i sanitari: irricevibile
La Corte di Giustizia della Ue ha respinto integralmente come “irricevibile” la domanda presentata da un giudice del Lavoro di Padova. Che ha chiesto se l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 a carico del personale sanitario sia contrario al diritto dell’Ue.
La Corte Ue respinge il ricorso contro l’obbligo vaccinale
La vicenda nasce dal ricorso di un’infermiera del servizio di Neurochirurgia dell’ospedale universitario di Padova. Che, avendo contratto in precedenza il virus Sars-CoV-2 ed essendo guarita, godeva di una immunità naturale. E, pertanto, aveva rifiutato di vaccinarsi.
Il caso dell’infermiera dell’ospedale di Padova
L’ospedale l’aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione. La donna ha quindi fatto ricorso d’urgenza al giudice del lavoro. Per chiedere la reintegrazione in servizio. Sostenendo la contrarietà della normativa italiana in materia di obbligo vaccinale alla Costituzione e al diritto Ue.
Il ricordo del giudice del Lavoro alla Corte Ue
Il giudice del Lavoro di Padova si è rivolto alla Corte, dubitando della validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio concesse dalla Commissione Europea. Ha chiesto
anche alla Corte se si debba fare ricorso ai vaccini anche in caso di guarigione. E se la sospensione dal servizio risponda ai principi di proporzionalità e non discriminazione previsti dal regolamento Ue sui certificati Covid, o Green Pass.I dubbi sull’ammissione in commercio condizionata
Quanto alla validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate, per la Corte il Tribunale di Padova si è limitato “ad esprimere una valutazione generale di ragionevolezza nel nutrire dubbi sulla validità delle autorizzazioni, senza però identificarle, né sviluppare la natura concreta dei dubbi espressi”.
Proporzionalità e ragionevolezza della sospensione dal lavoro
Riguardo alla proporzionalità e ragionevolezza della sospensione, la Corte osserva che il regolamento “non mira, in applicazione dei principi, a definire criteri che consentano di valutare l’adeguatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di Covid-19 quando queste sono tali da limitare la libera circolazione, come nel caso in esame”.
La domanda del ricorso è “fuori target”
Per la Corte, in pratica, la domanda è irricevibile perché ‘fuori target’: dato che la causa principale si fonda sul presunto carattere illecito dell’obbligo di vaccinazione e riguarda la reintegrazione dell’infermiera, la controversia, osservano i giudici di Lussemburgo, non riguarda l’applicazione delle disposizioni del regolamento sul Green Pass,. Che conferisce invece alle persone vaccinate il diritto di ottenere un certificato di vaccinazione e alle persone guarite dall’infezione da Sars-CoV-2 il diritto di ottenere un certificato di guarigione.
I dubbi sulla validità delle autorizzazioni
Sulle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate, per la Corte il Tribunale di Padova si è limitato “ad esprimere una valutazione generale di ragionevolezza nel nutrire dubbi sulla validità delle autorizzazioni. Senza però identificarle, né sviluppare la natura concreta dei dubbi espressi”.
La Corte non giudica le misure sanitarie degli Stati membri
Riguardo alla proporzionalità e ragionevolezza della sospensione, la Corte osserva che il regolamento “non mira, in applicazione dei principi, a definire criteri che consentano di valutare l’adeguatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di Covid-19 quando queste sono tali da limitare la libera circolazione, come nel caso in esame”.
Per la Corte, in pratica, la domanda è irricevibile perché ‘fuori target’. Il motivo sta nel fatto che la causa principale si fonda sul presunto carattere illecito dell’obbligo di vaccinazione e riguarda la reintegrazione dell’infermiera. La controversia, osservano i giudici di Lussemburgo, non riguarda l’applicazione delle disposizioni del regolamento sul Green Pass. Che conferisce invece alle persone vaccinate il diritto di ottenere un certificato di vaccinazione. E alle persone guarite dall’infezione da Sars-CoV-2 il diritto di ottenere un certificato di guarigione.
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