Caso Amara, il gup: il pm Storari non violò alcun segreto consegnando i verbali a Davigo
Il gup di Brescia, Federica Brugnara che lo scorso 7 marzo ha assolto il pm Paolo Storari spiega nelle motivazioni che il pm in forza alla procura meneghina non violò alcun segreto consegnando i verbali secretati di Piero Amara all’allora componente del Csm Piercamillo Davigo.
Nei verbali che Storari consegnò in gran segreto a Davigo, Amara sosteneva l’esistenza di una presunta loggia denominata Ungheria, dal nome della piazza al centro del quartiere Parioli a Roma, nella quale erano presenti magistrati, personaggi delle istituzioni e forze dell’ordine che avrebbero deciso, in quella sede, secondo la narrazione dell’ex-legale esterno dell’Eni, carriere e inchieste.
“Storari – scrive il giudice nelle 45 pagine di motivazioni – ha più volte riferito come l’intento da lui perseguito fosse quello di segnalare una gestione delle indagini non del tutto appropriata da parte del procuratore aggiunto Pedio e del procuratore capo Greco e di comunicare al Csm il possibile coinvolgimento di magistrati (anche appartenenti alla medesima istituzione) in fatti gravissimi, per le valutazioni di competenza”.
Circostanze, quelle di una presunta inerzia a indagare sulla fantomatica Loggia, che potevano avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio.
“Alla luce delle dichiarazioni di Storari è emerso come lo stesso si fosse rivolto a Davigo nella sua veste di consigliere del Csm” e lo stesso Davigo “lo rassicurava (e lo induceva) ad affidarsi a lui, anche quale possibile tramite con il Comitato di Presidenza” del Consiglio Superiore della Magistratura.
”Una tale interpretazione, lungi dal basarsi su mere suggestioni, si fonda sulla normativa relativa alla sussistenza dei poteri di inchiesta del Csm“.
In particolare il gup di Brescia cita la circolare 510 del 15 gennaio 1994 che ribadisce “il generale potere acquisitivo del Consiglio di atti coperti dal segreto istruttorio“.
Per il giudice Federica Brugnara la consegna di quei verbali secretati a Davigo non rappresenta una procedura irrituale perché “si deve ritenere che Storari fosse convinto di interloquire con soggetto legittimato a ricevere quelle informazioni e di veicolare allo stesso per finalità istituzionali, finalità ritenute di tale rilievo da considerare subvalenti le esigenze di segretezza di cui all’indagine“.
Che poi Davigo abbia fatto ‘circolare’ quelle informazioni non può ricadere sul pm. Storari, insomma, consegnò quei verbali “coperti dal segreto a persona facente parte dell’Istituzione deputata al controllo e pertanto ritenuta autorizzata ad averle“.