Parte a maggio la nuova class-action: cosa c’è da sapere per evitare una falsa partenza
Riceviamo da Enea Franza, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche di UniPace-Roma, e volentieri pubblichiamo
La partenza prevista per la class-action ex articolo 840-bis del codice di procedura civile sembra essere definitivamente acquisita al 19 maggio 2021; ma il dubbio è se, a quella data, sarà pronta la piattaforma ministeriale per raccogliere le adesioni degli interessati. La disciplina, ricordiamo, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162. Ma quanto alla entrata in vigore, questa è stata oggetto di continui rinvii.
Class action, la normativa
Si era disposto, con l’art. 7, comma 1, l’entrata in vigore il 19/10/2020 ma, successivamente, con la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, si è slittato al 19/11/2020, per arrivare, con il D.L. 9 novembre 2020, n. 149, al 19/05/2021. L’applicazione della norma pero, anticipa la direttiva Ue 2020/1828 sull’azione rappresentativa, che va recepita entro il 25 dicembre 2022 (ed operativa dal 25 giugno 2023). Per il momento, quindi, le uniche norme vigenti sono la class-action prevista dal Codice del consumo ex art. 140-bis, dlgs 206/2005 ; e la class-action contro la P.A. (legge 198/2009).
Due tipi di class action
La class-action ex art. 140-bis, dlgs 206/2005 riguarda i consumatori o utenti che hanno subito danni derivanti da prodotti difettosi-pericolosi; oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza. Consente di unire le proprie forze per ottenere il risarcimento, in ipotesi in cui il ricorso al giudice sarebbe troppo oneroso per un singolo individuo.
Con la legge 198/2009, invece, si stabilisce l’azione di classe nei confronti della PA di fronte ad un non corretto svolgimento della funzione amministrativa o erogazione dei servizi. Ora, mentre con la prima si risarcisce un danno a seguito di una lesione generata nell’ambito dell’attività privatistica svolta da produttori e fornitori di beni e di servizi; con la seconda si ristabiliscono gli standard di efficienza e produttività deviati dalla scorretta gestione della cosa pubblica. Dal punto di vista processuale ciò si traduce in una differenza del petitum: vale a dire dell’oggetto della domanda giudiziale: condanna al risarcimento danni nel caso dell’azione promossa ai sensi dell’art. 140-bis Cod. Cons., condanna ad assumere comportamenti virtuosi e rispettosi delle norme nel caso dell’azione intrapresa ai sensi del D. Lgs. n. 198/2009.
Come anticipare la normativa europea
Tornando alle class action future, anche se non ancora operative, già si danno problemi di interpretazione e sovrapposizione, anche se già il Garante privacy, con il suo provvedimento n. 19/2021 ha licenziato il parere favorevole allo schema di dm Giustizia sull’istituzione dell’elenco degli enti legittimati a proporre una azione di classe. I rapporti tra l’azione di classe del codice di procedura civile e l’azione rappresentativa della direttiva 2020/1828 sono stati studiati dall’Assonime, che nella circolare 4/2021 evidenzia alcune le possibili interferenze.
In effetti, secondo Assonime, molti aspetti della class-action andranno rivisti per effetto dell’azione rappresentativa prevista dalla direttiva Ue: che prevede non solo risarcimenti, ma anche indennizzi, riparazioni, sostituzioni, riduzioni del prezzo, risoluzione del contratto o rimborsi del prezzo pagato. Peraltro, la direttiva impone più obblighi degli enti legittimati ad agire: rendere pubbliche le fonti di finanziamento; comunicare al giudice un resoconto finanziario delle fonti utilizzate per la specifica azione. Nei processi, poi, il diritto di chiedere a controparte di esibire le prove in proprio possesso vale, secondo la direttiva, anche a favore dell’impresa.
Istituire da subito un gruppo di lavoro
Inoltre, a differenza della disciplina italiana prevista, dovrà anche essere stabilito che l’avvio dell’azione rappresentativa determina l’interruzione dei termini di prescrizione nei confronti dei consumatori interessati. Per le azioni risarcitorie, una previsione da riconsiderare sarà quella secondo cui l’impresa soccombente versi all’avvocato della controparte e al rappresentante comune degli aderenti compensi ulteriori rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e restituzione. Infine, la direttiva impone anche un ripensamento del meccanismo di tentativo preliminare di composizione amichevole, non contemplato dalla class-action all’italiana.
In effetti, accogliendo un suggerimento implicito nelle considerazioni di Assonime (ma anche, mi permetto, del Garante) si potrebbe pensare di istituire già da subito un gruppo di lavoro, che “anticipi” le modifiche da apportare al testo; rendendole conforme al dettato comunitario, e risolvendo da subito i dubbi interpretativi e sovrapposizioni cui abbiamo fatto cenno, e questo per non vanificare le class-action che partiranno dal prossimo 19 maggio.