Bonus baby sitter: cambiano di nuove le regole. Ecco tutte le novità
Da 24 ore è disponibile la procedura aggiornata per richiedere il Bonus baby sitter. il contributo per centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia (misure del Decreto Rilancio).
Misure che sono diventate più flessibili per i genitori che vogliono usufruire del bonus baby sitter, come previsto dal Decreto Rilancio. La nuova Circolare INPS (n. 73/2020) dispone, infatti, la compatibilità del bonus baby-sitting con il congedo covid-19 entro determinati limiti.
Finora infatti sembrava chiaro che le due misure fossero incompatibili fra di loro, anche retroattivamente. L’INPS invece afferma un principio diverso, ovvero che bonus e congedo sono compatibili, ma ad alcune condizioni.
Il testo della circolare Inps
Le differenza tra Decreto CuraItalia e Decreto Rilancio
C’è un altro aspetto da sottolineare. Chi ancora non avesse richiesto il bonus secondo quanto prescritto dal decreto CuraItalia, potrà farlo grazie al decreto Rilancio. Potrà inoltre farlo accedendo al contributi previsti per i servizi di baby sitting. Il tutto per un importo che va da un minimo di 1.200 ed un massimo di 2.000 euro. Importo da spendere entro il prossimo 31 luglio del 2020.
Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza.
Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente. Tuttociò senza superare gli importi massimi previsti. Per somme pari a 1.200 euro o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.
Bonus baby sitter o per i centri estivi
Altra importante novità è che, rispetto alla prima tranche del bonus baby sitter, questo secondo contributo potrà essere utilizzato anche per pagare i servizi ricreativi offerti dai centri estivi per i minori.
In questo caso il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.