Pasticcio di Zingaretti: nulle le multe per violazione della quarantena?

4 Mag 2020 11:22 - di Redazione

“Dall’8 marzo al 10 aprile 2020 lo spostamento all’interno del Comune di residenza non era vietato ma soltanto consigliato, almeno nella Regione Lazio”. Lo sostiene il sindacato Unione di polizia locale, sul proprio sito.

“A prescindere dalla dubbia legittimità costituzionale del provvedimento amministrativo che limita la libertà personale, da una lettura congiunta dei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si sono susseguiti nel tempo, è questa la conclusione più logica”. L’Unione di polizia locale ricorda che il primo Dpcm 8 marzo 2020 indicava misure di contenimento per alcune province del nord Italia.

All’art.1, comma 1, lettera a, si legge chiaramente: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:  a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza…”.ù

Multe, nessun divieto specifico

In sostanza – spiegano i sindacalisti – si chiedeva di evitare gli spostamenti ma non vi era alcun divieto specifico. Il giorno seguente con il Dpcm 9 marzo 2020 estendeva tali misure all’intero territorio nazionale.

All’art. 1 si prevede: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”.

Quindi si continua a richiedere di evitare gli spostamenti all’interno del Comune, spiega la nota.

Con il Dpcm 22 marzo 2020, per la prima volta, si parla di divieto, ma si noti bene: divieto di spostamento tra comuni e non all’interno del territorio comunale, dove gli spostamenti sono ancora “…da evitare…”.

All’art.1, comma 1, lettera b, si legge: “…è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse”.

Nel preambolo delle varie ordinanze regionali, che si sono susseguite nel tempo (si veda ad esempio ordinanza n.Z00013 del 20.03.2020), si legge: “PRESO ATTO che da una lettura congiunta delle diverse norme (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e circolare del ministero dell’Interno del 12 marzo 2020), sono di fatto vietati gli spostamenti degli individui da un Comune a un altro, e anche all’interno di uno stesso Comune, con l’eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute”.

L’errore della Regione Lazio

La stessa Regione Lazio riconosce che si tratta di una situazione di fatto e non di diritto. Solo nel Dpcm 10 aprile 2020 si legge art. 1: “a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per  motivi  di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le  persone  fisiche di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o privati, in un comune diverso rispetto a  quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi  di  salute  e  resta  anche  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza“.

Quindi dal 10 aprile non si parla di “evitare” gli spostamenti ma che gli stessi non sono “consentiti”.

Anche questa parolina “consentiti” non è chiarissima ma è sicuramente meno equivoca di “evitare”.

In conclusione, secondo l’Unione di polizia locale, “qualora quanto suddetto non venisse smentito da qualche frase nascosta in un piccolo rigo, tutte le sanzioni amministrative, elevate per violazioni all’interno del territorio comunale di residenza, dal 8 marzo al 10 aprile 2020 sono da annullare”.

Commenti

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  • Sergio Daniele Pegorini 4 Maggio 2020

    Insomma una vera e propria prova che ne’ di Governo si tratta ne’ di S.Governo ma di vero, autentico CIRCO BARNUM !

  • Menono Incariola 4 Maggio 2020

    E’ dall’inizio di tutta questa farsa che sostengo l’invalidita’ di queste sanzioni, che immagino saranno solo i piu’ tremebondi ed ossequiosi a pagare. Vorrei proprio vedere quanti EXTRACOMUNITARI PAGHERANNO TUTTO CIO’.
    Purtroppo SIAMO UN POPOLO DI SCHIAVI, A COMINCIARE DA DENTRO IL CERVELLO.