Stop alle cure anche senza testamento biologico: pericoloso precedente del tribunale di Roma

2 Ott 2019 17:59 - di Giorgia Castelli

Stop alle cure anche in assenza di testamento biologico da parte del paziente. A patto però che egli abbia precedentemente espresso questa volontà ad un proprio “rappresentante”. Ovvero all’amministratore di sostegno designato. Lo ha stabilito il giudice tutelare del tribunale di Roma.

Testamento biologico, parla l’Associazione Coscioni

L’intervento del giudice tutelare sarà necessario solo se vi fosse opposizione da parte del medico a procedere. L’amministratore di sostegno di un paziente, spiega il segretario dell’Associazione Coscioni Filomena Gallo, «può dunque richiedere l’interruzione delle terapie».  Tutto ciò «se lo stesso paziente aveva già espresso in precedenza una volontà in tal senso, pur non avendo fatto un testamento biologico. L’intervento del Giudice tutelare sarà necessario solo se vi fosse opposizione da parte del medico a procedere. La legge attuale sul prevede che l’amministratore possa chiedere lo stop delle cure ma solo in presenza di testamento biologico del paziente, altrimenti la decisione è demandata comunque al giudice».

Il caso esaminato dal tribunale di Roma

Il caso vede protagonisti il signor P., compagno e amministratore di sostegno di B., una signora di 62 anni in stato vegetativo irreversibile dal dicembre 2017, immobile in un letto da due anni. «Con questa importante pronuncia il Tribunale mette in primo piano la volontà della persona, evitando che, come nel caso Englaro, per anni si sia costretti a combattere nei Tribunali per vederla riconosciuta», commentano i legali dell’Associazione Luca Coscioni, riferendo del pronunciamento sul caso da loro seguito. Nel merito: la paziente in passato ogni volta che veniva a conoscenza di casi di persone in stato vegetativo, dichiarava che se fosse accaduto a lei, mai avrebbe voluto proseguire i suoi giorni in quello stato. Convinzione che ha ripetuto tante volte a chi le era più vicino. Al suo compagno P., con la mamma di B., alla figlia, alle sorelle, al fratello, all’ex marito. Ne erano a conoscenza tutti coloro che facevano parte della sua sfera affettiva più intima, ma anche gli amici conoscevano le sue volontà. Persone che possono ricostruire le volontà di B., che oggi non può più esprimerle.

Consapevole di tutto ciò, l’amministratore di sostegno, indicando tutte le persone che potevano favorire una ricostruzione del volere di B., ha presentato un ricorso al giudice tutelare per poter procedere, previo il ricorso alle cure palliative e sedazione profonda, al distacco dai trattamenti ai sensi della legge 219/17.

Commenti

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  • Domenico 2 Ottobre 2019

    Bene così!