Morto a 92 anni il presidente tunisino Essebsi: avvocato e socialista, aveva origini sarde

25 Lug 2019 14:54 - di Domenico Bruni

È morto all’età di 92 anni il presidente tunisino Beji Caid Essebsi dopo un ennesimo ricovero in ospedale. Lo ha riferito la presidenza tunisina sulla sua pagina Facebook, precisando che il decesso del capo dello Stato è avvenuto alle 10 e 25 di questa mattina presso l’ospedale militare di Tunisi dove da ieri Essebsi era ricoverato. La presidenza aggiunge che in seguito sarà comunicata la data dei funerali. Beji Caid Essebsi è stato il primo presidente eletto liberamente della Tunisia del dopo Ben Ali, il quinto capo di Stato dall’oindipendenza dalla Francia. Al potere dal 2014, avvocato, socialista, il laico Essebsi aveva ricoperto diversi incarichi di governo prima di diventare presidente. Era stato ministro sotto Habib Bourguiba e presidente della Camera sotto Ben Ali. Dopo la cosiddetta Rivoluzione dei Gelsomini, che nel 2011 costrinse alla fuga Ben Ali, Essebsi aveva contribuito alla fondazione del partito Nidaa Tounes (Appello della Tunisia). Noto per usare nei suoi discorsi proverbi tunisini e versetti del Corano, ad aprile aveva annunciato di non essere intenzionato a candidarsi alle elezioni presidenziali previste per novembre. “Penso che non mi presenterò” perché bisogna “fare largo ai giovani”, aveva detto, quattro giorni dopo le dimissioni dell’algerino Abdelaziz Bouteflika, costretto a gettare la spugna sotto le pressioni della piazza e dei militari. In occasione della sua visita in Italia, nel febbraio 2017, l’Unione Sarda ripostò una curiosità: a quanto pare nell’Ottocento i suoi avi sarebbero stati rapiti da corsari tunisini e deportati in Nord Africa.

La Costituzione tunisina del 2014 delinea l’iter istituzionale dopo la morte del presidente Beji Caid Essebsi. L’articolo 84 della Carta fondamentale stabilisce che in caso di decesso o di incapacità permanente o per tutte le altre cause di vacanza definitiva, la Corte costituzionale si riunisce immediatamente e constata la vacanza definitiva. Successivamente la Corte, con una dichiarazione, investe il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (il Parlamento) delle funzioni della presidenza dello Stato per un periodo che va da un minimo di 45 giorni ad un massimo di 90 giorni. L’articolo 85 prevede che, in caso di vacanza definitiva, il presidente ad interim giuri di fronte all’Assemblea dei rappresentanti del popolo. L’articolo 86 stabilisce che il presidente ad interim nell’esercizio delle sue funzioni non ha il potere di prendere un’iniziativa di revisione della Costituzione, di indire referendum o di sciogliere l’Assemblea dei rappresentanti del popolo. Durante il periodo di presidenza ad interim si procede all’elezione di un nuovo presidente e non può essere presentata alcuna mozione di sfiducia nei riguardi del governo.

(Foto Pm News)

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