Legittima difesa, si cambia: punto per punto le novità introdotte dalla legge

27 Mar 2019 14:33 - di Fulvio Carro

La nuova legge sulla legittima difesa poggia su alcuni pilastri fondamentali e cambia radicalmente la posizione di chi viene aggredito nella propria abitazione o nel luogo di interessi, lavoro, attività imprenditoriale e commerciale.  Il cuore della legge è che la difesa è sempre legittima per proteggere la propria o l’altrui incolumità, i beni propri o altrui, se vi è in campo il “pericolo di un’aggressione”. Rimane presente la proporzionalità tra offesa e difesa. Esempio: se un ragazzino entra nelle vostre proprietà perché ha tirato il pallone nel vostro giardino non gli si può sparare o aggredirlo pensando di passarla liscia, cioè che la legge non vi persegua. La proporzionalità tra offesa e difesa però è sempre riconosciuta se sussiste il pericolo o la minaccia di aggressione.

Legittima difesa, la nuova legge punto per punto

Ma entriamo nei particolari. È possibile utilizzare «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo». Viene inoltre introdotta un’ulteriore presunzione all’interno dell’articolo 52, in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia.

La legge interviene poi sull’articolo 55 del codice penale relativamente alla disciplina dell’eccesso colposo, escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Viene poi modificato l’articolo 624 bis del codice penale, prevedendo che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Vengono inoltre rese più severe le sanzioni per una serie di reati contro il patrimonio: furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate; e in caso di violazione di domicilio si considera aggravata quando è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

La legge interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell’eccesso colposo, specificando che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Si prevede, inoltre, che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto ‘della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato’.

Infine viene introdotto il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. E’ poi previsto che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di legittima difesa domiciliare.

Commenti

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  • andrea belli 28 Marzo 2019

    Sembra buona, ma è tutto da prendere con le molle, come reagiranno i PM di sinistra ? Mio nonno diceva sempre, ” Fatta la legge si fa l’inganno !” è umano, perchè tutto ciò che è fatto dall’uomo può essere opinabile, è per questo che tanti anni fa, prima di pubblicare una legge veniva sottoposta all’attenzione di un “linguista” per evitare al massimo le interpretazioni !!! Poi tutto ciò è stato abolito perché la legge non debba essere sempre uguale per tutti, e questo i ricchi penalisti lo sanno bene ! Meditate gente !

  • giorgio 28 Marzo 2019

    sarebbe ora che venisse approvata al più presto