Reddito di cittadinanza, “paletti” stretti: Isee sotto i 9360 euro, sì agli stranieri, no ai malati

5 Gen 2019 18:08 - di Antonio Marras

Tanto rumore per quasi nulla. Ma almeno, da oggi, qualche elemento in più per comprendere le misure più importanti della manovra ce l’abbiamo. Il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100, titolato “Decreto legge contenente disposizioni relative all’introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica”, al vaglio dei tecnici del governo gialloverde, prevede che le due misure entrino in vigore nel mese di aprile e che, da marzo, non sarà più possibile fare domanda per il Rei, il Reddito di inclusione. La bozza di decreto attuativo, in possesso dell’agenzia Adnkronos, stima in 6.110.661.28 euro la spesa totale per il reddito di cittadinanza partendo dal primo aprile prossimo. A tale somma vanno aggiunte le risorse per le coperture dei Rei per primi tre mesi del 2019 per un totale i 6.5 miliardi dal primo aprile.

I paletti per accedere al “reddito”, intanto, si sono stretti ancor di più, nonostante la forte aspettativa generata dagli annunci dei grillini: chi possiede auto di cilindrata superiore ai 1600 cc, moto superiori ai 250 cc sarà escluso dal reddito di cittadinanza. Come i proprietari di auto “immatricolate per la prima volta nei sei mesi antecedenti alla richiesta del reddito di cittadinanza”. E il divieto riguarda tutto il nucleo familiare. “Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario”, si specifica, di tale tipo di veicoli. Esclusi anche gli intestatari “a qualunque titolo o aventi piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto”.

Rispetto al reddito, potranno richiedere il reddito di cittadinanza i cittadini in possesso di un Isee inferiore ai 9360 euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30mila euro; un valore patrimoniale mobiliare non superiore ai 6mila euro, soglia accresciuta di 2000 euro per ogni componente familiare, fino a un massimo di 10mila euro, e di 5000 euro per ogni componente con disabilità. Potrà arrivare al massimo da 100 km di distanza dalla residenza la prima offerta di lavoro sottoposta entro iprimi sei mesi al beneficiario del reddito di cittadinanza. La bozza di dl fissa a 250 km la distanza per la seconda proposta, da sottoporsi fra il 6 e il 12mo mese. A partire dal 12mo mese l’offerta potrà essere sottoposta da tutta Italia, purché il beneficiario sia in nuclei familiari senza minori e senza disabili. Passati 12 mesi, senza nessuna offerta di lavoro, la prima offerta può arrivare dentro 250 km.

Il reddito di cittadinanza” sarà destinato ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componente di età pari o superiore e 65 anni. Per i cittadini residenti in Italia occorre che lo siano in maniera continuativa “da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda”. Il reddito verrà erogato a chi “è in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parti della Ue, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero proveniente da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo”.

Al reddito di cittadinanza, dunque, potranno accedere anche agli stranieri “lungo soggiornanti” e residenti in Italia da almeno 10 anni. Chi perde, invece, il beneficio del reddito di cittadinanza ” rimane fuori per 18 mesi, e solo dopo 18 mesi si può ri-accedere”. Non hanno diritto al reddito di cittadinanza “i soggetti che si trovano in stato detentivo” e “coloro che sono ricoverati in istituti di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica”.
Chiunque nell’ambito della procedura di richiesta del Reddito di cittadinanza, con dolo, fornisce dati e notizie non corrispondenti al vero, incluso l’occultamento di redditi e patrimoni a fini Isee o di dichiarazioni fiscali, al fine di ottenere il RdC, è punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre alla decadenza del beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo”.

Sul fronte previdenziale,  per il triennio 2019- 2021 si potrà andare in pensione anticipata a 62 anni di età e 38 di contributi. E’ questa la sperimentazione triennale prevista nella bozza di decreto su Quota 100. Il requisito relativo all’età anagrafica, però, si legge ancora, sarà “successivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita”. Per maturare il diritto all’accesso sarà possibile, si legge ancora nella bozza, cumulare gli eventuali contributi maturati in altre gestioni anche se quota 100 “non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Un limite questo cui fanno eccezione quei redditi da lavoro autonomo “occasionale” per un massimo di 5mila euro lordi annui e valido fino “alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia”. Quanto alle finestre temporali di uscita il Dl prevede che i lavoratori privati che abbiano maturato i requisiti di 62 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2018 abbiano una decorrenza di 3 mesi e possano dunque conseguire il diritto alla pensione a partire dal 1 aprile prossimo mentre per i lavoratori pubblici la decorrenza è pari a sei mesi e la prima finestra di uscita prevista è per luglio prossimo. Sempre per i lavoratori pubblici è previsto un preavviso alle amministrazioni di almeno sei mesi. Prorogata anche Opzione donna: il diritti al trattamento pensionistico anticipato ricalcolato con il metodo contributivo infatti è riconsociuto per le donne nate entro il 31 dicembre 1959 che abbiano maturato una anzianità contributiva pari o superiore ai 35 anni.
L’accesso alla pensione anticipata è consentita, si legge ancora nella bozza di dl, “se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. In questo caso il diritto alla decorrenza delle pensione una volta maturati i requisiti è trimestrale. Abrogazione degli incrementi di età legati all’aumento della speranza di vita invece per i lavoratori precoci che conseguiranno a partire dal 1 gennaio, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi. Proroga ma solo per un anno, fino al 31 dicembre 2019, anche dell’Ape sociale per particolari categorie di lavoratori disagiati.

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