In arrivo la web tax: ecco a chi toccherà pagare e come si calcola l’imposta

19 Dic 2018 20:10 - di Gianluca Corrente

Web tax al 3% per le imprese che si occupano di commercio, ma anche quelle che vendono dati e fanno pubblicità online. È la nuova imposta sui servizi digitali, che il governo inserirà nella manovra attraverso il pacchetto di modifiche che dovrebbe arrivare a breve in commissione Bilancio al Senato. Il prelievo interessa «i soggetti esercenti attività d’impresa che singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano» uno dei seguenti risultati: un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni e uno di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5,5 milioni. L’imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: «Veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale».

Web tax, come si ottiene l’imposta dovuta

I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta se l’utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. I soggetti passivi sono tenuti a versamento dell’imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, ma che risultano soggetti alla web tax devono fare richiesta all’Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali.

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