Strage di Foggia, ecco che cosa prevede la legge sul caporalato

7 Ago 2018 16:30 - di Paolo Sturaro

La strage di Foggia, in cui hanno perso la vita 12 braccianti, riapre la discussione sul caporalato. Mentre il ministro Salvini annuncia “controlli a tappeto” per combattere lo sfruttamento dei migranti nei campi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte cita la legge in vigore, la 199 del 2016, sottolineando come non sia “ragionevole introdurne un’altra”. Per il premier “si tratta di integrarla appieno e di verificarla” oltre di “capire perché non ha prodotto gli effetti sperati”. Ma cosa prevede esattamente la legge varata dal governo Renzi?

Approvata in via definitiva dalla Camera il 18 ottobre 2016, la legge per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo ha introdotto una nuova configurazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con la responsabilità diretta del datore di lavoro, la semplificazione delle circostanze in presenza delle quali si realizza lo sfruttamento, la possibilità di commissariamento dell’azienda.

PROVVEDIMENTI – È considerato caporale chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, a prescindere dal ricorso a comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. Colpiti anche i datori di lavoro che utilizzino operai chiamati con questa procedura illecita, sia direttamente che attraverso il ricorso a mediatori. La pena prevista per entrambe le ipotesi è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore. Il reato viene considerato più grave nel caso in cui il reclutamento avvenga con violenza o minaccia: in questo caso la reclusione è da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato ed è previsto l’arresto in flagranza.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti diventa obbligatoria – anziché un’ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato stesso. Confisca obbligatoria anche del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza. I proventi ricavati verranno assegnati al Fondo anti-tratta, che a sua volta le destinerà anche per l’indennizzo delle vittime del reato.

Previsto durante il procedimento penale il possibile controllo giudiziario dell’azienda, misura che può sostituire il sequestro preventivo quando l’interruzione dell’attività possa compromettere i livelli occupazionali e diminuire il valore economico dell’impresa. In questo caso gli amministratori nominati dal giudice dovranno occuparsi dei controlli sulle condizioni di lavoro, della regolarizzazione dei lavoratori che prestano la propria opera in nero nonché delle misure per prevenire il ripetersi delle violazioni.

Scatta invece l’attenuante per chi si adoperi efficacemente per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati, per l’individuazione di altri responsabili, per il sequestro delle somme o di altre utilità trasferite. Così ad esempio verrà riconosciuta positivamente la condotta dell’imprenditore che riferisca notizie utili alle indagini su altri episodi di caporalato.

Rideterminate e integrate le circostanze, i cosiddetti indici, in presenza delle quali si verifica lo sfruttamento: pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali, che, come quelli nazionali, sono tali se stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi. Inoltre le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate e riguardare anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale.

Per il verificarsi delle violazioni delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, viene soppresso il riferimento alla necessità che il lavoratore sia esposto a pericolo per la salute, mentre per quanto riguarda la sottoposizione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e a situazioni alloggiative degradanti, rispetto alla disposizione attualmente in vigore è soppresso l’avverbio particolarmente, con un ampliamento quindi dei casi in cui si realizza la presenza di tale circostanza.

Ampliato il numero dei reati che impediscono l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l’Inps, con l’inserimento nell’elenco di riduzione in schiavitù, tratta di persone, commercio di schiavi e caporalato. Infine la legge prevede l’elaborazione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.

Commenti

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  • fiorenzo grillo 8 Agosto 2018

    Lucio cosa vuoi dire, non si capisce nulla.Spiegaci il tuo pensiero solo in italiano non in altra lingua.

  • lucio 7 Agosto 2018

    Mi spiegate cosa ci azzecca il capolarato,il lavoro nero con il codice della strada?
    Se questo mezzo fosse stato in regola con il codice della strada, al massimo ci sarebbero stati 9 morti in tutto, questa nella peggiore delle ipotesi,ma siccome questa gente si comporta in Italia come se fosse ancora in Africa,in barba alle nostre leggi