Vaccini, cosa dice la circolare per l’iscrizione all’anno scolastico 2018-19
E’ lo stesso decreto Lorenzin, che ha introdotto le 10 vaccinazioni obbligatorie, a non prescrivere “che venga necessariamente consegnato alle istituzioni scolastiche, formative ed educative un certificato di avvenuta vaccinazione, ma, più in generale, qualsivoglia documentazione che possa essere considerata idonea a comprovare l’effettuazione, anche nel corso dell’anno scolastico e del calendario annuale, delle vaccinazioni obbligatorie”. La norma, dunque, “non sembra escludere che i genitori possano adempiere agli obblighi di legge presentando una dichiarazione sostitutiva entro il 10 luglio 2018”. E’ quanto ricorda la circolare interministeriale relativa agli adempimenti vaccinali per l’accesso al prossimo anno scolastico, presentata dal ministro della Salute Giulia Grillo e pubblicata oggi sul sito del dicastero di Lungotevere Ripa.
“Per il solo anno scolastico e il calendario annuale 2018/2019, per la prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, nel caso in cui i genitori non presentino entro il 10 luglio 2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni – cita la circolare voluta dal ministro Grillo e dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti – i dirigenti scolastici potranno ammettere i minorenni alla frequenza sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate entro il termine di scadenza per l’iscrizione”.
La circolare inizia evidenziando che l’effetto prodotto dal decreto Lorenzin, “di arresto del trend in diminuzione delle coperture vaccinali, consente di tenere in maggiore considerazione le esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa, senza pregiudizio per l’interesse pubblico alla tutela della salute”. Via libera dunque all’autocertificazione per la prima iscrizione dei più piccoli. E quando “l’iscrizione è avvenuta d’ufficio, il minorenne è ammesso alla frequenza sulla base della documentazione già presentata nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, a meno che non debba essere sottoposto a una nuova vaccinazione o a un richiamo; in questo caso i genitori hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta vaccinazione, che sarà soggetta alle verifiche previste dalla normativa” relativa all’autocertificazione del 2000.
Il ministro della Salute Giulia Grillo aveva parlato di “termine non più perentorio”, riferendosi al ‘fatidico’ 10 luglio. Il perché si evince dai dettami della circolare: “Per il solo anno scolastico 2018/2019, nell’ipotesi d’iscrizione dopo il 10 luglio 2018, il minorenne avrà accesso ai servizi presentando la documentazione” prevista dallo stesso decreto Lorenzin, “compresa la dichiarazione sostitutiva”. Ancora, “la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i minorenni potranno frequentare la scuola dal momento in cui i genitori avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva”. La circolare spiega infine che per le Regioni e Province autonome presso le quali è stata istituita un’anagrafe vaccinale e ci si è avvalsi della procedura semplificata di scambio dei dati scuole/Asl, “i minori indicati negli elenchi con le diciture ‘non in regola con gli obblighi vaccinali’, ‘non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento’, ‘non ha presentato formale richiesta di vaccinazione’ potranno essere ammessi alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie dietro presentazione da parte dei genitori/tutori/affidatari, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018”.