Stop al mantenimento dell’ex coniuge se la Chiesa annulla le nozze

15 Mag 2018 14:27 - di Redazione

Stop all’assegno di mantenimento per l’ex coniuge quando arriva la dichiarazione di nullità del matrimonio stabilita dal Tribunale ecclesiastico. Tale delibazione, infatti, vale anche per lo Stato, bloccando il riconoscimento economico disposto da un giudice durante la separazione. Questo perché, secondo quanto riportato dall’ordinanza 11553/2018 della I sezione civile della Corte di Cassazione, viene meno il presupposto per il suo riconoscimento, cioè la permanenza del vincolo coniugale.

La separazione, dice la Suprema Corte, come riportato dal quotidiano giuridico ‘Studio Cataldi’, “non elide, anzi, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché il dovere di assistenza materiale nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento conserva la sua efficacia e la sua pienezza, non presentando alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche solo temporanea, di separazione”.

Con il divorzio, invece, “il rapporto si estingue definitamente, sia sul piano dello status personale dei coniugi che nei loro rapporti giuridico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale, fermo restando, in presenza dei figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi gli ex”.

In sostanza viene sottolineata la differenza tra assegno di mantenimento (che presume un matrimonio in essere e che spetta prima del divorzio) e assegno divorzile (in base all’articolo 5 della legge 898/1970) determinato dalla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sentenza nella quale il tribunale dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno di divorzio quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

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