Violentata e filmata da due stranieri, per il Riesame «non fu stupro»
Nonostante fosse ubriaca, per il tribunale del Riesame di Bologna la 18enne violentata e filmata da due stranieri a Ravenna espresse il suo consenso al rapporto sessuale. Per questo il romeno che consumò il rapporto e il senegalese che lo filmò sono stati scarcerati. Pare dunque di capire che per i due stranieri non vale l’accusa di aver abusato della «minorata capacità» della giovane che è stata usata, per esempio, nei confronti dei due carabinieri accusati dello stupro delle due studentesse americane a Firenze.
La ragazza in balia dei due stranieri
«Pur avendo bevuto molto e trovandosi in uno stato di non piena lucidità, era pienamente in grado di esprimere un valido consenso al rapporto sessuale e lo ha espresso», scrivono i giudici del riesame, fornendo la motivazione cardine in base alla quale hanno disposto la scarcerazione, il 9 novembre scorso, dei due stranieri. I giudici bolognesi sono partiti dal contenuto dei tre video fatti con il telefonino alla ragazza ubriaca per giungere alla conclusione che, nell’atto sessuale, non vi sia stata costrizione. I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso. La giovane incontra in un locale di Ravenna il 26enne romeno e il 27enne senegalese. Ha bevuto parecchio, non si regge in piedi, viene fatta uscire dal locale a spalla verso l’una e trenta e portata in una casa in centro, in auto. Durante il tragitto vomita. Arrivata nell’abitazione, si addormenta sul divano dopo due docce gelate, durante le quali è praticamente incosciente e, mentre la lavano e la riprendono in video, è vestita solo della biancheria. Con lei e i due giovani c’è anche un’ amica della ragazza che è stata indagata per favoreggiamento e sarà interrogata in procura a metà mese.
Una notte da incubo
Il rapporto sessuale avviene poco prima delle 4.30 dopo che, alle 4.05, la ragazza aveva scambiato un sms con la madre. Poco dopo il fatto, intorno alle 5 del mattino, la 18enne scende in strada e aiuta i ragazzi a ripulire l’auto dal suo vomito. Tutte azioni che, secondo i giudici, non sono «compatibili con uno stato di incoscienza totale o coma etilico». In più, secondo i magistrati, «tra la fase acuta dell’ubriachezza e il rapporto sessuale, trascorre un arco di tempo di tre ore circa, al termine del quale lei compie comportamenti idonei a farla ritenere in sé»: le due docce gelate cui viene sottoposta praticamente in stato di incoscienza e un caffè amaro. I giudici, nella motivazione, scrivono che «non si dubita che la 18enne abbia davvero ricordi poco lucidi della serata e che abbia forse maturato pentimento o rammarico per il rapporto sessuale consumato in quel modo, con persona poco conosciuta, in un momento di confusione totale dovuta al consumo eccessivo di alcol, davanti ad altri amici che hanno filmato l’accaduto e inconsapevole del destino di quei filmati», ma nonostante ciò, i suoi gesti «appaiono oggettivamente consenzienti».
Per lei non vale la «minorata capacità»
Un ragionamento che lascia davvero perplessi, visto che gli stessi giudici parlano di «confusione totale» della giovane. E che induce a interrogarsi su cosa si debba intendere, allora, con quella condizione di «minorata capacità» che altre volte è stata tirata in ballo in casi di stupro. Non solo, in un momento in cui gli scandali sessuali nel mondo dello spettacolo hanno portato a classificare come “violenza” anche una avances non gradita, lascia allibiti che un rapporto sessuale, consumato con una ragazza così ubriaca da dover essere portata via a spalla da un locale e da dover essere buttata incosciente sotto una doccia gelata, possa passare per un rapporto consenziente. Ma tant’è, sembra di essere tornati ai tempi in cui i magistrati escludevano lo stupro perché la vittima indossava un “jeans stretto”. Così per i giudici del tribunale del Riesame di Bologna, contrariamente a quanto valutato da due diversi gip, il romeno e il senegalese non hanno commesso o avallato uno stupro. Al massimo si sono resi protagonisti di una «azione censurabile»: per il romeno, infatti, va esclusa «la natura costrittiva del gesto», che – chissà – doveva essere un approccio romantico e galante, mentre il senegalese, sebbene abbia «con azione censurabile e riprovevole ripreso il rapporto intimo», non può avere istigato il romeno a compiere un reato che non sussiste.