Pensioni amare, italiani beffati: una valanga di bocciature per l’Ape sociale

12 Ott 2017 19:22 - di Monica Pucci

«Si avvicina il responso dell’Inps sulle oltre 60 mila domande di Ape sociale (15 ottobre) già presentate ma, considerando il numero di quelle respinte, l’appuntamento rischia di svelare amare sorprese per chi ne ha fatto richiesta. Numeri ufficiali non ce ne sono ma sono tutt’altro che irrisori». La denuncia arriva dal dossier dell’Inca, il patronato della Cgil che si occupa di pensioni, secondo cui “ancora una volta, l’Istituto previdenziale pubblico si rende protagonista di interpretazioni eccessivamente restrittive delle norme, tali da ridurre in modo consistente il numero dei beneficiari dell’indennità Ape sociale a 63 anni di età, anche se sono nelle condizioni di particolare fragilità occupazionale”. «Un flop – avverte – ampiamente prevedibile a causa delle eccessive rigidità imposte da Inps, in contrasto con le intenzioni del legislatore e in alcuni casi addirittura contro legge, che rischia di vanificare del tutto le pur magre aspettative di reinserire qualche elemento di flessibilità nel sistema previdenziale italiano, più volte richiesto unitariamente da Cgil, Cisl e Uil. Con motivazioni diverse -sottolinea- in contrasto con le disposizioni della norma e del decreto applicativo relativo all’Ape sociale, il rigetto delle richieste da parte di Inps è tutt’altro che circoscritto a casi isolati».

Pensioni per i più poveri nel mirino dell’Inps

L’Inca, nell’analizzare le diverse segnalazioni che arrivano dal territorio, ne elenca alcune. La prima riguarda l’applicazione del requisito di riconoscimento dello stato di disoccupazione, indispensabile per poter anticipare il pensionamento a 63 anni. La norma stabilisce che possono fare domanda coloro che risultino in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi”. «Ma -continua il patronato della Cgil- la traduzione di Inps è la seguente: anche un solo giorno di rioccupazione, retribuito con voucher, successivo a tale periodo, fa perdere il diritto all’indennità Ape sociale, nonostante tale interpretazione confligga con quanto disposto dall’articolo 19 del decreto legislativo 150 del 2015, laddove si precisa che “sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”».

L’Inca denuncia le sviste dell’Istituto di previdenza

Secondo l’Inca, “l’Inps, nel respingere le domande, trascura le caratteristiche peculiari dei compensi percepiti a titolo di lavoro occasionale di tipo accessorio che, sin dalla sua prima formulazione normativa, è sempre stato un reddito esente da imposte, che non incide sullo stato di disoccupazione”. «Pertanto, il lavoratore che abbia reso la propria disponibilità all’attività lavorativa e alla partecipazione alle politiche attive, come vuole la norma, e che abbia i requisiti contributivi e anagrafici per l’Ape sociale (63 anni di età e 30 anni di contributi) ha diritto a tale indennità», spiega. Il principio, invece, “cui si ispira l’Inps per giustificare il rigetto delle richieste – sostiene – è quello secondo il quale il lavoratore perde lo stato di disoccupato anche per un solo giorno di lavoro svolto successivamente ai tre mesi di fruizione degli ammortizzatori sociali: coerente con questa stessa rigidità sta respingendo le richieste di coloro che hanno svolto, dopo il periodo di percezione dell’ammortizzatore sociale, qualsiasi attività, anche se retribuita in misura inferiore ai limiti previsti per il mantenimento dello stato di disoccupazione”.  Una contraddizione palese “irrazionale e contraddittoria”, secondo l’Inca, considerando che “l’indennità Ape sociale, per espressa previsione di legge, è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”.

Il patronato della Cgil denuncia anche casi di richieste respinte addirittura “senza o con motivazioni generiche“, comunque tali “da non consentire al lavoratore di difendersi in modo adeguato, “nonostante il sacrosanto diritto del lavoratore di conoscere con precisione le motivazioni per poter chiedere un eventuale riesame della richiesta di Ape sociale”.

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