Legittima difesa, ecco cosa prescrive la legge per la detenzione di un’arma

5 Mag 2017 18:25 - di Redazione

Visto che si parla in questi giorni di legittima difesa, può essere interessante sapere che cosa dice la legge in Italia in tema di acquisto e detenzione di un’arma. Qualunque cittadino italiano incensurato, che non abbia problemi psichiatrici o di dipendenza da alcol e droga, ha diritto ad acquistare e detenere un’arma. Ovviamente, può farlo rispettando le condizioni previste dalla legge, elencate e spiegate sul sito della Polizia di Stato.

Innanzitutto per acquistare un’arma la legge impone il possesso di un’autorizzazione di polizia: licenza di porto d’armi o nulla osta, che serve anche a chi la riceve in eredità o da un privato. Una volta acquistate, l’arma o le munizioni devono essere immediatamente denunciate in Questura, in commissariato o, in mancanza, alla stazione dei Carabinieri. Il porto d’armi e il nulla osta permettono infatti l’acquisto, il trasporto e la detenzione dell’arma e delle munizioni mentre la denuncia è una comunicazione obbligatoria per informare l’Autorità di pubblica sicurezza dove le armi e munizioni verranno custodite.

Il possessore di licenza di porto d’armi o nulla osta può comprare e detenere: 3 armi comuni da sparo; 6 armi classificate a uso sportivo sia lunghe che corte; un numero illimitato di fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nell’art. 13 della legge 157 del 1992; 8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari: può esserlo anche la singola arma legata a un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982). Tra le munizioni, 200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento Tulps); 1.500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento Tulps); 5 chili di polveri da caricamento.

Per trasporto si intende lo spostamento delle armi fuori dalla proprietà privata, senza averne la disponibilità all’uso (es. l’arma chiusa nel portabagagli); solo i titolari delle licenze di porto d’armi per difesa personale possono, invece, portare l’arma per farne uso. I titolari di porto di fucile uso caccia sono legittimati a farlo solo per andare a caccia (ovviamente, in questo caso, il porto è limitato alle sole armi da caccia e alle discipline a essa collegate).

Non occorre alcun titolo per acquistare e detenere armi a modesta capacità offensiva, che non sono soggette a denuncia di possesso e a limiti di quantità. Sono quelle ad aria o gas compresso con potenza inferiore ai 7,5 joule e quelle repliche di armi ad avancarica a colpo singolo. Per acquistarle in un’armeria basta dimostrare la maggiore età. Non rientrano tra queste le armi ad aria o gas compresso in grado di sparare a raffica.

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