Legittima difesa, ecco cosa prescrive la legge per la detenzione di un’arma
Visto che si parla in questi giorni di legittima difesa, può essere interessante sapere che cosa dice la legge in Italia in tema di acquisto e detenzione di un’arma. Qualunque cittadino italiano incensurato, che non abbia problemi psichiatrici o di dipendenza da alcol e droga, ha diritto ad acquistare e detenere un’arma. Ovviamente, può farlo rispettando le condizioni previste dalla legge, elencate e spiegate sul sito della Polizia di Stato.
Innanzitutto per acquistare un’arma la legge impone il possesso di un’autorizzazione di polizia: licenza di porto d’armi o nulla osta, che serve anche a chi la riceve in eredità o da un privato. Una volta acquistate, l’arma o le munizioni devono essere immediatamente denunciate in Questura, in commissariato o, in mancanza, alla stazione dei Carabinieri. Il porto d’armi e il nulla osta permettono infatti l’acquisto, il trasporto e la detenzione dell’arma e delle munizioni mentre la denuncia è una comunicazione obbligatoria per informare l’Autorità di pubblica sicurezza dove le armi e munizioni verranno custodite.
Il possessore di licenza di porto d’armi o nulla osta può comprare e detenere: 3 armi comuni da sparo; 6 armi classificate a uso sportivo sia lunghe che corte; un numero illimitato di fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nell’art. 13 della legge 157 del 1992; 8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari: può esserlo anche la singola arma legata a un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982). Tra le munizioni, 200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento Tulps); 1.500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento Tulps); 5 chili di polveri da caricamento.
Per trasporto si intende lo spostamento delle armi fuori dalla proprietà privata, senza averne la disponibilità all’uso (es. l’arma chiusa nel portabagagli); solo i titolari delle licenze di porto d’armi per difesa personale possono, invece, portare l’arma per farne uso. I titolari di porto di fucile uso caccia sono legittimati a farlo solo per andare a caccia (ovviamente, in questo caso, il porto è limitato alle sole armi da caccia e alle discipline a essa collegate).
Non occorre alcun titolo per acquistare e detenere armi a modesta capacità offensiva, che non sono soggette a denuncia di possesso e a limiti di quantità. Sono quelle ad aria o gas compresso con potenza inferiore ai 7,5 joule e quelle repliche di armi ad avancarica a colpo singolo. Per acquistarle in un’armeria basta dimostrare la maggiore età. Non rientrano tra queste le armi ad aria o gas compresso in grado di sparare a raffica.