La Corte Ue: risarcire il volo cancellato se il passeggero non è stato avvisato

11 Mag 2017 15:54 - di Redazione

Se una compagnia aerea non è in grado di dimostrare che un passeggero è stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell’orario della partenza previsto, deve versargli una compensazione in denaro. E l’obbligo vale anche nel caso in cui il biglietto non sia stato acquistato direttamente dalla compagnia aerea, ma tramite un’agenzia di viaggi on line. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, nella sentenza riguardante un caso che vede opposti un cittadino olanedese, Bas Jakob Adrian Krjjgsman, e la Slm, compagnia aerea del Suriname.

Punita la Slm compagnia del Suriname

Krijgsman aveva prenotato, tramite un’agenzia on line, un volo andata e ritorno da Amsterdam a Paramaribo, capitale del Suriname, operato dalla Slm. Il decollo era previsto per il 14 novembre 2014; la compagnia ha comunicato all’agenzia di viaggi la cancellazione del volo il 9 ottobre, ma l’agenzia ha inviato una mail a Krijgsman solo il 4 novembre, dieci giorni prima del volo. Appellandosi al regolamento Ue sulla compensazione dei passeggeri, Krijgsman ha chiesto un risarcimento forfettario di 600 euro, come prevede la legge, ma la Slm glielo ha negato, invocando la circostanza di aver informato l’agenzia il 9 ottobre, e non il 4 novembre. L’agenzia di viaggi, dal canto suo, ha declinato ogni responsabilità, dato che il dovere di informare il passeggero ricade sulla compagnia aerea, la quale peraltro disponeva dell’indirizzo mail di Krijgsman nel dossier di prenotazione.

La cancellazione del volo va comunicata entro 15 giorni dalla partenza

Davanti allo scaricabarile, Krijgsman non si è dato per vinto e per far valere i suoi diritti si è rivolto al Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali, il quale a sua volta ha interrogato la Corte di Giustizia per avere chiarimenti su come interpretare il regolamento. Nella sentenza la Corte ricorda che l’onere di provare se e quando il passeggero è stato avvisato della cancellazione del volo ricade sulla compagnia aerea.  Se la compagnia non è in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione più di due settimane prima della partenza del volo cancellato, deve pagare la compensazione prevista dal regolamento. E questo vale anche nel caso in cui il biglietto sia stato comprato tramite un’agenzia on line. Il regolamento comunque non limita «in alcun modo» il diritto del vettore aereo di chiedere il risarcimento «a un operatore turistico o a qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto».

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