La Cassazione sulle ‘spose bambine’: condanna per stupro anche i padri
La Cassazione sul problema delle ‘spose bambine’ opta per la tolleranza zero. E condanna persino i padri che l’hanno permesso. Per gli stranieri che, nel loro paese di origine, fanno sposare le figlie minorenni a uomini adulti e poi consentono che in Italia, i generi venuti a vivere nel nostro Paese a casa delle ‘spose bambine’ impongano alle adolescenti rapporti sessuali e un regime di sottomissione, non ci sarà alcuna attenuante. Lo sottolinea questa sentenza della Cassazione che ha così rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Padova un padre indiano condannato dal Gup, con una certa ‘mitezza’, alla pena patteggiata di un anno e dieci mesi di reclusione per il solo reato di maltrattamenti per aver consentito che in casa sua il genero pretendesse rapporti dalla figlia quindicenne, sposata in Bangladesh nonostante la totale contrarietà della ragazzina che in Italia frequenta ancora la scuola dell’obbligo. La Suprema Corte, stracciando la sentenza ‘buonista’, ha ordinato che il padre sia processato con rito ordinario, senza possibilità di patteggiare la pena, sia per il reato di maltrattamenti in famiglia sia per quello di violenza sessuale, per non averla impedita in quanto genitore della ragazzina tenuto a tutelarla. La Cassazione – nel verdetto 40663 – ha espresso totale contrarietà alla ‘comprensiva’ sentenza del gup che aveva ritenuto che il comportamento del padre non era indicativo della volontà “di abbandonare la figlia alla condotta violenta del fidanzato-promesso sposo”, ma rappresentava piuttosto “l’espressione di una modalità maltrattante che trova le sue radici nella formazione culturale”. Per questo, il Gup di Padova aveva escluso la responsabilità del padre nell’acconsentire gli abusi sessuali del genero. “Quel che maggiormente sorprende – scrivono gli ‘ermellini’ rimproverando aspramente il Gup – è la patente di subcultura attribuita dal giudice” al padre “per giustificare da un lato il delitto di maltrattamenti ed escludere, dall’altro, qualsiasi coinvolgimento nella deliberata e colpevole tolleranza nei confronti dei genero per le condotte abusanti commesse in danno della figlia con loro convivente”. La Cassazione aggiunge che “peraltro” il Gup era al corrente degli atti di polizia giudiziaria e delle dichiarazioni della minorenne dai quali si desume “un vero e proprio clima di sopraffazione sessuale dettato dalla convinzione che per effetto del matrimonio, ma anche per effetto del pregresso fidanzamento organizzato dal padre, tutto fosse consentito al genero sul piano sessuale nel segno di un dominio assoluto da esercitare sulla ragazzina onde assoggettarla ai suoi desideri sessuali”. Di fronte a questa situazione, prosegue il verdetto della Terza sezione penale, “affermare come fa il Gup che il genitore, solo per effetto di una particolare – e comunque non condivisibile – biasimevole formazione culturale che urta contro le coscienze e non può trovare la minima giustificazione, avesse il diritto di imporre alla figlia di ubbidire ai voleri del genero, è una vera e propria banalità che non può trovare ingresso nel nostro sistema giuridico e che non può non sorprendere per la facilità e superficialità con la quale tale affermazione sia stata fatta”. Nel processo ‘parallelo’ è stato condannato il genero. La vicenda, avvenuta in provincia di Padova dal luglio 2012 all’aprile 2013, e preceduta dalle nozze celebrate in Bangladesh nel gennaio 2012, è venuta a galla perché questa che può annoverarsi tra le ‘spose bambine’ si è sfogata delle sopraffazione subite parlandone a scuola con una insegnante e con la preside che hanno informato la magistratura.