Roberta Ragusa, la Procura ricorre contro l’assoluzione del marito
Roberta Ragusa: la procura della Repubblica di Pisa non ci sta e deposita il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Antonio Logli, pronunciata il 6 marzo scorso dal giudice dell’udienza preliminare nei confronti dell’uomo accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere per la scomparsa della moglie.
Roberta Ragusa, il ricorso della Procura
A rendere noti gli aggiornamenti giudiziari sul caso della scomparsa della donna, è stato il procuratore facente funzioni Antonio Giaconi, che ha peraltro sottolineato polemicamente che il Gup ha «esorbitato dai suoi poteri». Secondo la procura, è spiegato infatti in una nota, è «erronea l’applicazione della regola di giudizio avendo il gup, nell’adozione della sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, esorbitato dai suoi poteri, procedendo a una valutazione di merito del materiale probatorio acquisito e così esprimendo un giudizio di colpevolezza dell’imputato, anziché limitarsi a valutare se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio». Secondo la procura, infatti, la giurisprudenza della suprema corte «ha più volte affermato che la decisione del Gup deve valutare solo se gli elementi raccolti sono sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato».
Tra le righe delle motivazioni
Il procuratore Antonio Giaconi sottolinea che la Cassazione ha anche precisato che «il giudice dell’udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere non può procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio», e poi evidenzia che il Gup pisano «dedica ampio spazio alla questione dell’attendibilità dei testimoni», entrando di fatto nel merito delle questioni incentrando le proprie motivazioni «sull’inattendibilità delle persone informate sui fatti adottando un’impostazione metodologica che esorbita dai poteri valutativi» del giudice dell’udienza preliminare. Inoltre, sempre secondo la procura, il giudice Giuseppe Laghezza ha «omesso una valutazione globale del compendio indiziario, limitandosi a un’analisi meramente parcellizzata e atomistica degli indizi, omettendo, anche a causa di tale metodo errato, di verificare se le fonti di prova si prestassero a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate, con conseguente, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione», «essendo del tutto estraneo alla razionalità umana ritenere che la Ragusa si possa essere volontariamente allontanata da casa, nel corso di una gelida notte d’inverno, a piedi, senza documenti, denaro, telefono, vestiti, senza poi farsi viva con i figli con cui aveva un fortissimo legame affettivo, riuscendo a far perdere ogni traccia di sé, nonostante il clamore mediatico della vicenda».