Un impiegato si prostituiva a pagamento sul web: non può essere licenziato, così dice la Cassazione

7 Ott 2014 16:26 - di Antonio La Caria

La pubblica amministrazione non può raccogliere da Internet informazioni sulla vita sessuale dei suoi dipendenti per valutare se il loro comportamento “meriti” il licenziamento, perché si tratta di dati “supersensibili”, protetti dalla legge sulla privacy. Lo sottolinea la Cassazione annullando del tutto il licenziamento di un impiegato della Provincia piemontese del Verbano, Cusio, Ossola,che era stato “destituito” perché si prostituiva a pagamento tramite annunci sul web. I supremi giudici hanno infatti accolto il ricorso del Garante per la Protezione dei Dati Personali contro la Provincia piemontese che, dal tribunale di Verbania, nel giugno 2012, aveva ottenuto il licenziamento di un impiegato che si prostituiva con annunci su siti per escort. Era stata una “comunicazione anonima”, scrive la Prima sezione civile della Cassazione nella sentenza 21107, a segnalare il “dopolavoro” svolto dall’impiegato. L’amministrazione provinciale, allora, «aveva proceduto a verifica mediante accesso ai siti web indicati, promuovendo successivamente un procedimento disciplinare» nei confronti dell’impiegato, al quale nel 2011 il dirigente aveva applicato «la sanzione della destituzione» in quanto «l’offerta di prestazioni sessuali a pagamento», inserita su siti per escort, danneggiava «l’immagine della Provincia». Questa decisione era stata convalidata dal tribunale. Con ricorso alla Suprema Corte, invece, il Garante della Privacy ha sostenuto che il datore di lavoro, soggetto pubblico, non poteva fare ricerche on-line sulla vita sessuale dei dipendenti. E la Cassazione gli ha dato ragione, perchè «la particolare natura dei dati sensibili e segnatamente di quelli riguardanti la salute e la vita sessuale delle persone (che appartengono alla categoria dei cosiddetti dati “supersensibili”, i quali investono la parte più intima della persona, nella sua corporeità e nelle sue convinzioni psicologiche più riservate), esige, in ragione dei valori costituzionali posti a loro presidio, una protezione rafforzata, la quale trova espressione anche nelle garanzie previste per il trattamento effettuato dai soggetti pubblici». I quali, chiariscono gli “ermellini”, possono raccogliere informazioni sulla sessualità dei dipendenti, per motivi legati al rapporto di lavoro, «soltanto in caso di rettifica di attribuzione di sesso», o per accertare dati in tema di responsabilità civile, disciplinare e contabile e l’esame dei ricorsi amministrativi. Per questa ragione la Cassazione ha dichiarato «l’illegittimità dell’operazione posta in essere» dalla Provincia piemontese «attraverso l’acquisizione dei documenti informatici» sugli annunci di offerte sessuali a pagamento, destinati sia agli uomini che alle donne, inseriti sul web dall’impiegato licenziato.

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