Dall’Europa niente fondi per l’occupazione. E si aggiunge la beffa della multa da 16,5 milioni

21 Ott 2014 14:17 - di Redazione

Un’altra tegola dell’Europa si abbatte sulla crisi italiana.  Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso italiano contro la decisione della Commissione Ue, per il recupero di aiuti a favore dell’occupazione, considerati  «illegittimi e incompatibili con il mercato comune» e obbliga il nostro Paese a pagare la somma di 16,533 milioni di euro a titolo di penalità, per il primo semestre novembre 2011-maggio 2012. È un contenzioso che viene da lontano. Gli aiuti comunitari all’occupazione, accordati sotto forma di esenzione dagli oneri sociali, riguardavano la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato. Nel maggio 1999 la Commissione li aveva giudicati «illegittimi e incompatibili col mercato comune» e nel 2004, con una sentenza d’inadempimento, la Corte Ue ne aveva ordinato il recupero. Con una seconda sentenza d’inadempimento, del novembre 2011, la Corte ha constatato la persistenza dell’inadempimento, ad oltre sette anni dalla prima sentenza. La Corte ha tuttavia giudicato che si dovesse imporre una penalità decrescente in funzione dei progressi eventualmente realizzati dall’Italia nel recupero degli aiuti, e ha imposto all’Italia una penalità semestrale calcolata moltiplicando un importo di base (di 30 milioni di euro a semestre) per la percentuale di aiuti illegali il cui recupero non è stato ancora effettuato o non è stato dimostrato. Nel 2013 la Commissione ha realizzato uno stato dei recuperi al 27 novembre 2011, e uno stato dei recuperi al 17 maggio 2012, ed ha quindi ordinato all’Italia di versare 16,533 milioni di euro a titolo di penalità. Nella sua sentenza il Tribunale ricorda inoltre che uno Stato membro può legittimamente liberarsi dall’obbligo di recuperare gli aiuti che ha erogato in violazione del diritto dell’Ue solo provando l’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione che gli ingiunge il recupero. Il fatto che un beneficiario sia insolvente o soggetto a una procedura fallimentare non libera il Paese dall’obbligo.Un altro ricorso Italia-Commissione, è pendente presso il Tribunale Ue in merito al calcolo della penalità per il semestre successivo.

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