Responsabilità civile dei magistrati: le linee-guida che “spaventano” le toghe
Si amplia l’area su cui può far leva chi è vittima del “cattivo uso del potere giudiziario“: lo prevedono, nell’ambito della riforma della Giustizia, le linee guida sulla responsabilità civile dei magistrati, che includono “le ipotesi di violazione manifesta delle norme applicate ovvero manifesto errore nella rilevazione dei fatti e delle prove”. Il meccanismo di responsabilità civile resterà indiretto, cioè senza la possibilità per il cittadino di rivalersi sul singolo magistrato: l’azione è condotta nei confronti dello Stato, che può poi decidere se procedere nei confronti del magistrato. Questo a garanzia dell’autonomia delle toghe. L’ampliamento dell’area di responsabilità – che è «in linea con il diritto dell’Unione europea», si specifica nelle linee guida – sarà esteso «nella ricorrenza dei medesimi presupposti», anche al magistrato onorario. I giudici popolari resteranno invece responsabili nei soli casi di dolo. Tra le misure previste, anche un rafforzamento dei rapporti tra la responsabilità civile del magistrato e quella disciplinare. Le modifiche sono state adottate per rendere effettivo uno strumento, quello della responsabilità civile dei magistrati, già previsto dalla legge Vassalli adottata dopo il referendum abrogativo del 1987, il cui meccanismo però «ha funzionato in modo assolutamente limitato. La legge, infatti, pur condivisibile nell’impianto, prevede una serie di limitazioni per il ricorrente che, di fatto, finiscono per impedire l’accesso a questo tipo di rimedio e rendono poi aleatoria la concreta rivalsa sul magistrato ritenuto eventualmente responsabile».
Obbligo di azione di rivalsa in caso di negligenza grave: «L’azione di rivalsa nei confronti del magistrato, esercitabile quando la violazione risulti essere stata determinata da negligenza inescusabile, diverrà obbligatoria».
Infine, un incremento della soglia economica della rivalsa: «Sarà innalzata la soglia dell’azione di rivalsa, attualmente fissata, fuori dei casi di dolo, a un terzo dell’annualità dello stipendio del magistrato: il limite verrà incrementato fino alla metà della medesima annualità. Resterà ferma l’assenza di limite all’azione di rivalsa nell’ipotesi di dolo».