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Giulia Bongiorno

Cosa dice la legge

Ddl stupri, la proposta Bongiorno diventa testo base: «Al centro c’è la volontà della donna»

La presidente della Commissione Giustizia del Senato replica alle accuse dell'opposizione: «Non è vero che c'è un onere a carico della donna. Il testo è migliore di quello della Camera: introduce il freezing»

Politica - di Luciana Delli Colli - 27 Gennaio 2026 alle 18:26

La nuova formulazione del ddl stupri, presentata da Giulia Bongiorno, è stata adottata come testo base dalla Commissione Giustizia del Senato, di cui è presidente. Il centrodestra ha votato a favore, l’opposizione ha votato contro, dopo aver sollevato accese polemiche per il passaggio alla formulazione della «volontà contraria» a un rapporto sessuale rispetto alla dizione iniziale approvata alla Camera che parlava di «consenso libero e attuale». Nella nuova versione è previsto un inasprimento della pena, che sarà tra i 7 e i 13 anni nei casi di atti sessuali con violenza, minacce e abuso di autorità, a fronte dei 6-12 iniziali, e da 6 a 12 anni per quelli compiuti contro la volontà della vittima, a fronte dei 4-10 iniziali.

La volontà della donna al centro della legge

«Questo testo è un testo base ed è un punto di partenza, ma al centro di tutto deve restare la volontà della donna e vorrei sottolineare ancora che è uscito dalla Camera un testo che aveva al centro la volontà della donna», ha detto Bongiorno, replicando poi nel merito alle accuse mosse dalla sinistra sul fatto che il testo sarebbe stato indebolito con il passaggio dal consenso al dissenso, che – dicono – mette in secondo piano la volontà della donna.

Chi dice il contrario «non ha letto il testo»

«Le possibilità di parlare di consenso o di dissenso non è vero affatto che si tramutano in diverse possibilità della prova nell’ambito dell’udienza. Questo è un dato falso. Ho detto che il modello che ho accolto è un modello di “dissenso ammorbidito”», ha spiegato Bongiorno, rispondendo alle domande dei cronisti. «Ho previsto che c’è la violenza quando l’atto è contro la volontà, ma ho aperto alla valorizzazione della volontà della donna attraverso una presunzione di dissenso ogni qual volta la donna non dice né sì né no perché è colta di sorpresa, oppure c’è una situazione in cui è paralizzata, congelata dalla paura, il cosiddetto “freezing”. Quindi, punto numero uno: al centro c’è la volontà della donna. Chi dice il contrario non ha letto il testo. Due: non è vero che c’è un onere a carico della donna. Assolutamente no, vi prego di leggere il testo».

Il patto politico? «Stra-rispettato»

Con queste premesse cadono anche le accuse sul tema politico, ovvero sulla presunta rottura del patto Meloni-Schlein formulato a suo tempo sul testo. «Posso dire in maniera chiara e categorica che il patto era per mettere al centro di questa legge la volontà della donna, patto stra-rispettato», ha detto Bongiorno, aggiungendo che «secondo me, questo testo fa un passo avanti rispetto alla Camera, perché tutta la parte mia del freezing lì non c’era».

Cosa c’è scritto nel testo della legge

«Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso (il cosiddetto freezing, ndr)», si legge nel testo, nel quale si legge anche che «la pena è della reclusione da sette a tredici anni se il fatto è commesso mediante violenza e, minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità».

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di Luciana Delli Colli - 27 Gennaio 2026