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Baby influencer: in arrivo la stretta. Mennuni (FdI): al lavoro per una legge bipartisan

Social e minori

Baby influencer: in arrivo la stretta. Mennuni (FdI): al lavoro per una legge bipartisan

Politica - di Luigi Albano - 6 Ottobre 2025 alle 17:46

Arriva finalmente la stretta sui baby influencer. Un disegno di legge bipartisan, all’esame dell’VIII commissione del Senato, prevede infatti l’attivazione di account sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video sia consentita ai minori solo dopo il compimento dei 15 anni di età.

“Nelle more dell’adozione di ragionevoli misure tecniche uniformi europee”, i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video dovranno verificare l’età degli utenti mediante un mini-portafoglio nazionale che sarà disponibile entro il 30 giugno 2026. Ad anticiparlo è il Messaggero. “È stato un percorso lungo che ha visto una lunga interlocuzione con la commissione europea. È urgente che si approvi questa legge, ogni giorno che passa rischiamo di perdere dei giovani”, racconta all’Ansa Lavinia Mennuni.

Il disegno di legge, prima firmataria la senatrice di Fratelli d’Italia e sottoscritto anche da altri senatori di maggioranza e opposizione (Pd e Iv), prevede che i contratti relativi agli account già creati e detenuti da minori di età non superiore a quindici anni restino validi solo se al momento dell’entrata in vigore della presente legge il minore ha compiuto i quindici anni. Sarà l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a monitorare l’attuazione della legge e a pubblicare annualmente un report sui dati acquisiti.

“Le parole fanno più male delle botte”

Mennuni è intervenuta in queste ore alla presentazione del libro ‘Le parole fanno più male delle botte. Il messaggio di Carolina sul cyberbullismo’, avvenuta in Sala Nassirya del Senato. “A proposito di cyberbullismo – racconta la senatrice di Fratelli d’Italia – questo libro ha un alto valore simbolico, perché è stato scritto da Paolo Picchio, padre di Carolina, una ragazza brava, brillante, solare, che però non ha retto alla pressione mediatica. Era il 2013 e lei è riconosciuta oggi come la prima vittima in Italia di cyberbullismo”.

“Dal suo tragico caso – prosegue – è scaturita una legge sul cyberbullismo tra le più rilevanti a livello mondiale. È vero inoltre che la sua vicenda ha fatto cominciare un percorso che deve vederci attivi nella tutela dei minori durante la rivoluzione tecnologica in atto. Dobbiamo ricordarci che la tecnologia deve essere al servizio dell’uomo e non contro la centralità umana. Per questo stiamo discutendo ora una legge sull’uso dei social da parte dei minori, voluta da tanti parlamentari della commissione Infanzia e Adolescenza e a livello trasversale, ricordo a tal proposito le parlamentari del Pd Marianna Madia e Simona Malpezzi. Sono numerosi gli aspetti tecnici su cui stiamo lavorando”. “La speranza – conclude Mennuni – è che queste pagine ricordino che ci sono tanti interessi in gioco, ma l’interesse prevalente è l’umano, ancor di più la crescita sana e forte dei nostri giovani”.

Baby influencer: il disegno di legge in discussione al Senato

Il testo integrale del disegno di legge d’iniziativa dei senatori  MENNUNI, MALPEZZI, CANTÙ, TERNULLO, UNTERBERGER, AMBROGIO, COSENZA, CRAXI, DELRIO, FAROLFI, LEONARDI, MELCHIORRE, PAGANELLA, PUCCIARELLI, SPINELLI, DE PRIAMO, SCURRIA, SIGISMONDI, FAZZONE, GELMETTI, RUSSO, PETRENGA, LIRIS e BERRINO

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell’informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

Art. 2.

(Disposizioni per la verifica
dell’età dell’utente)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i fornitori di servizi della società dell’informazione che offrono le loro prestazioni in Italia devono verificare l’età degli utenti.

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 1 devono adottare per accertare l’età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

3. Le disposizioni in materia di obbligo di verifica dell’età degli utenti di cui al comma 1 si applicano ai fornitori di servizi della società dell’informazione a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito, con proprio provvedimento, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Validità dei contratti per i servizi
della società dell’informazione)

1. I contratti con i fornitori di servizi della società dell’informazione conclusi da minori di quindici anni sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i contratti con i fornitori di servizi della società dell’informazione stipulati con minori di quindici anni sono validi quando sono stati conclusi per conto di questi ultimi da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.

3. I fornitori di servizi della società dell’informazione devono dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di quindici anni o da minori di quindici anni con l’assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.

4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, mediante l’accertamento di eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell’informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 4.

(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione)

1. Il comma 1 dell’articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è abrogato.

Art. 5.

(Disciplina dei proventi derivanti
dalla diffusione di immagini di minori)

1. La diffusione, non occasionale, dell’immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma online, come definita ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell’articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l’immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all’importo di 10.000 euro annui.

2. Con l’autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

3. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 superano l’importo di 10.000 euro annui, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza le predette entrate possono essere utilizzate nell’esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale dei minorenni.

4. L’investitore pubblicitario che richiede l’inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulti intestato a un soggetto diverso dal minore.

5. L’inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell’articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 6.

(Ampliamento del numero
di emergenza infanzia 114)

1. I fornitori di servizi della società dell’informazione rendono disponibile all’interno delle loro piattaforme e applicazioni, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani nonché il Garante per la protezione dei dati personali, un’apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l’attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, relativi all’ampliamento del servizio del numero di emergenza infanzia 114, si fa fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell’informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. Il contributo è versato con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore del gestore pro tempore del numero di emergenza.

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di Luigi Albano - 6 Ottobre 2025