Aumento delle pensioni minime 2023: fino a 655 euro in più a luglio con la quattordicesima

15 Mag 2023 10:16 - di Carlo Marini
Inps, pensioni, quattordicesima

La scadenza è a luglio e scatterà in concomitanza con la quattordicesima l’aumento delle pensioni minime, come stabilito dal governo Meloni. Una somma computata fino a 655 euro, in base all’assegno percepito e agli anni di contributi versati.

Per quanto non ci sia ancora l’ufficialità, a luglio 2023 dovrebbero inoltre arrivare finalmente gli aumenti destinati ai titolari di pensioni minime, decisi con la legge di stabilità. Oltre all’incremento stabilito per legge, i pensionati beneficiari riceveranno anche gli arretrati per i mesi non pagati.

Chi ha diritto alla quattordicesima

I pensionati che hanno almeno 64 anni di età e soddisfano determinati requisiti di reddito possono avere diritto a una pensione aggiuntiva, nota come quattordicesima, erogata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) in Italia. Questo pagamento viene effettuato a luglio o a dicembre di ogni anno e può variare da 336 a 655 euro, a seconda del reddito complessivo del pensionato e degli anni di contributi. Anche le vedove che percepiscono una pensione di reversibilità possono averne diritto se soddisfano determinati criteri di età e di reddito. La quattordicesima non viene considerata come reddito ai fini fiscali o previdenziali. A luglio 2023, anche i titolari di pensioni minime potranno ricevere aumenti, con arretrati per i mesi non pagati. Nel dettaglio, gli importi variano da 336 a 655 euro in base all’assegno percepito e agli anni di contributi.

Con la quattordicesima a luglio gli aumenti per le pensioni minime

Il governo ha introdotto ulteriori aumenti per gli assegni pari o inferiori al trattamento minimo Inps: la maggiorazione risulterà del 6,4% per gli over-75, mentre 1,5% per chi sta sotto tale soglia di età. In sostanza, chi ha meno di 75 anni e un assegno complessivo di 563,74 (il minimo Inps) otterrà 8,46 euro al mese in più, quindi 572,20 in totale. Chi invece ha più di 75 anni avrà una maggiorazione di 36,08 euro, che porterà l’assegno mensile a 599,82 euro.

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ha altresì previsto cosa dovrebbe succedere nel 2024, quando ci sarà un nuovo aumento del 2,7% generalizzato ai pensionati di tutte le età.

L’INPS ha già stanziato i fondi per quest’anno, pari a 480 milioni di euro (che include gli arretrati), e pure per l’anno prossimo (379 milioni).

Non solo pensioni: l’agenzia delle Entrate aggiorna sulla rottamazione delle cartelle

Nella politica di avvicinamento del Fisco ai cittadini, sul sito di Agenzia Riscossione in queste ore sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di “rottamazione” delle cartelle dal Dl 51/2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio. Il provvedimento sposta al 30 giugno il termine per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata, precedentemente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023. Contestualmente slitta al 30 settembre (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate -Riscossione invierà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute con l’indicazione degli importi da versare per il perfezionamento della Definizione agevolata. Il Decreto prevede inoltre il posticipo della scadenza per il pagamento della prima (o unica) rata dal 31 luglio al 31 ottobre. La domanda di definizione agevolata deve essere presentata in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

La definizione agevolata si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Al massimo 18 rate entro 5 anni

Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

L’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza il 31 ottobre e 30 novembre. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale dal 1° novembre 2023 saranno dovuti interessi al tasso del 2% annuo.