Green Pass, il Tar del Lazio: il diritto alla salute non è intangibile, istanze respinte

2 Set 2021 13:20 - di Roberto Frulli

Con due decreti monocratici depositati oggi, il Tar del Lazio ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso del green pass per il personale scolastico ma ha fissato una camera di consiglio per il 5 ottobre prossimo per la trattazione nel merito del ricorso.

Il ricorso era stato presentato dall’Anief e da altre associazioni che chiedevano l’annullamento delle disposizioni del ministero “previa la sospensione dell’efficacia” delle stesse.

Secondo i giudici amministrativi il diritto a non vaccinarsi non è intangibile e c’è, comunque l’alternativa del test. Ma, aggiungono anche che è giusto che il costo del tampone gravi sui docenti.

In relazione al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi contro il Covid, “in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile – scrivono i giudici del Tar del Lazio nei decreti con cui è stata respinta la richiesta di sospensiva delle disposizioni del ministero dell’istruzione sull’obbligo del green pass per il personale scolastico – avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza“.

“In ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2“, sottolinea il Tar, spiegando che “nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.

“L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente“, aggiungono i giudici del Tar del Lazio.

I giudici amministrativi hanno osservato che i provvedimenti impugnati non sono in contrasto con la normativa primaria. Infatti “per quanto concerne l’individuazione e il trattamento del personale scolastico in ordine al possesso della certificazione verde, risultano essere meramente applicativi” di quanto previsto dal decreto legge 52 del 21 aprile 202 sulla ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia. E anche “l’individuazione del personale scolastico quale deputato ai controlli relativi al possesso della certificazione verde è stata effettuata direttamente dalla normativa primaria”.

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