Mar 26 2020

Annalisa @ 18:22

Se non dall’Europa da chi arriveranno le risorse per fronteggiare la crisi?

Dopo le note convulse iniziative assunte dalla Presidenza del Consiglio, in conseguenza dell’incedere della diffusione del virus Covid 19, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 19/2020, entrato in vigore oggi.

Ora è chiaro che la situazione è fuori controllo; più di quanto potesse esserlo il 31 gennaio, quando il Consiglio dei Ministri si è riunito per assumere la delibera che preannunciava uno stato di emergenza nei successivi sei mesi. Segnale purtroppo sottovalutato da molti, anche dagli esperti, la cui immagine compare quotidianamente sugli schermi televisivi, quasi immutata. Ciò che è cambiata è, invece, l’opinione di quegli stessi esperti, sul Covid-19; classificato tra le influenze di rango minore, si poi manifestato come epidemia e poi pandemia.

Si pensava che fosse democratico, il virus; ma oggi le statistiche e gli scienziati ci dicono che non lo è. Alcuni risultano immuni; alcune etnie, lo sarebbero. Le donne meno colpite, o meglio, più reattive degli uomini. Come sempre, d’altronde. I bambini, fortunatamente, quasi del tutto ignorati.

Quando biologi, genetisti, virologi ed epidemiologi avranno avuto contezza di cosa sia e come si curi il Covid-19, comprenderemo anche come affrontare future aggressioni di similari agenti patogeni, ipotizzando un protocollo a livello mondiale. Allo stato, invece, occorre comprendere cosa si possa (o non possa) fare, in Italia.

Ce lo dice, finalmente, in modo (più o meno) chiaro il decreto legge n. 19/2020, precisando che compete al Governo, al limite alle Regioni, il compito di dettare le regole, di cui si offre una sintesi, che sarebbe invece opportuno approfondire:

a) limitazione della circolazione delle persone, con limitazioni anche alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per le note ragioni; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, perché risultate positive al virus. E poi ancora, limitazioni divieti o sospensioni, per riunioni, manifestazioni, ludiche, sportive di culto, ecc.

Le sanzioni per l’inosservanza delle prescrizioni (o meglio dei divieti) elencati nel predetto art. 1 comma 2, sono regolate dalla legge sulla depenalizzazione, per semplicità gli illeciti commessi nella circolazione stradale. Non più, dunque, illecito penale per violazione di un ex art. 650 c.p. E salvo che la condotta non costituisca più grave reato, così si legge (parafrasando) all’art. 4, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Sanzione maggiorata di un terzo, se la violazione è compiuta mediante l’utilizzo di un veicolo. Correzione questa (da illecito penale ad amministrativo), probabilmente indotta dalla pronta reazione di alcuni cittadini, che hanno sottoposto al vaglio giurisdizionale, la sanzione (penale) inflitta nelle scorse settimane. Sanzioni previste anche per le attività commerciali, con chiusure da 5 a 30 giorni. La reiterata violazione comporta il raddoppio della sanzione. Chi, infine, viola il precetto contenuto al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) nella stesura modificata col decreto, rischia l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

Se non dall’Europa, da qualcuno dovranno pur arrivare le risorse per fronteggiare la crisi.