Lo statuto dell'Associazione ArticoloNove
STATUTO
Associazione ArticoloNove
Art. 1
(Denominazione - Durata - Sede)
È costituita, con sede presso l’Ufficio del suo Presidente e con durata illimitata, l’Associazione Articolonove per la difesa e la diffusione dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e relativi alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione.
Art. 2
(Scopo sociale)
L’Associazione, che non ha scopi di lucro, promuove la difesa e la valorizzazione del Patrimonio culturale italiano attraverso attività coerenti sia convegnistiche che di approfondimento e ricerca. Inoltre promuove iniziative legislative sui contenuti e i valori dell’art. 9 della Costituzione.
Art. 3
(Soci)
All’Associazione Articolonove sono ammessi, in qualità di associati, parlamentari ed ex parlamentari appartenenti a qualsivoglia gruppo politico o parlamentare.
Art. 4
(Organi)
Sono organi dell’Associazione:
– L’Assemblea, composta da tutti gli iscritti all’Associazione;
– il Presidente dell’Associazione, eletto dall’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, Portavoce e dal Segretario.
Art. 5
(Assemblea)
L’Assemblea ha i seguenti scopi:
– Elegge il Presidente dell’Associazione;
– elegge i membri del Consiglio direttivo (Presidente, Vice Presidenti, Portavoce e Segretario);
– delibera sulle modifiche dello statuto proposte dal Consiglio direttivo ed approvate a maggioranza qualificata dei soci presenti all’Assemblea.
Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti.
L’Assemblea è convocata dal Presidente due volte l’anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti dell’Associazione.
La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria avverrà con comunicazione scritta anche a mezzo fax e/o e-mail.
Una volta costituita l’Associazione, nelle convocazioni successive l’Assemblea, le delibere per essere valide devono avere la maggioranza dei parlamentari presenti.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione, in sua assenza o impedimento, un Vice Presidente.
Il Presidente, constata la regolarità delle convocazioni e della costituzione dell’Assemblea, unitamente al Segretario e sottoscrive il verbale della deliberazione assembleare.
Art. 6
(Amministrazione)
L’Associazione è rappresentata dal Presidente o, per sua delega, dal Vice Presidente. La gestione amministrativa dell’Associazione è tenuta dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione può avvalersi di soggetti terzi, anche non parlamentari, per mansioni di segretario amministrativo.
Art. 7
(Presidente)
Il Presidente dura in carica per una legislatura ed ha i seguenti poteri:
– rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
– convoca e presiede l’assemblea dei soci;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
– esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– provvede agli atti amministrativi e contabili necessari.
Art. 8
(Il Consiglio Direttivo)
– redige con il Presidente gli atti da sottoporre all’Assemblea;
– verifica la sussistenza dei requisiti dei nuovi associati;
– accoglie le istanze degli associati al fine di adottare idonee soluzioni.
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni legislatura dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data di riunione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elenco delle materie all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo se lo ritiene necessario può nominare dei responsabili di settore.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito ed onorifico.
Art. 9
(Scioglimento)
L’Associazione si scioglie di diritto, quando, a seguito di nuove elezioni politiche, nessun parlamentare ne faccia più parte o non ne entri a far parte entro tre mesi dall’insediamento delle Camere.