Diciotti, Gasparri: «Non concedere l’autorizzazione a procedere contro Salvini»

13 Feb 2019 13:49 - di Mia Fenice

«Da oggi la giunta inizia a discutere la mia proposta di diniego dell’autorizzazione a procedere» nei confronti del ministro Matteo Salvini, «discuterà anche domani, per arrivare al voto entro il termine previsto del 22 febbraio». Lo dice il presidente della Giunta per le elezioni e le immunità del Senato, Maurizio Gasparri. «Alla luce delle argomentazioni fin qui evidenziate – scrive Gasparri nella sua proposta alla Giunta – il relatore sottolinea l’opportunità che la Giunta proponga all’assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere» nei confronti del ministro Salvini. Per Gasparri, «escluso il “movente” privato, escluso il “movente” politico-partitico, rimane quindi in piedi, esclusivamente il “movente” governativo, che ha ispirato l’azione del ministro Salvini e che è pertanto idoneo a configurare il presupposto previsto dall’articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 per il diniego dell’autorizzazione a procedere». «Le dichiarazioni del presidente Conte nell’assemblea del Senato del 12 settembre 2018, come pure quelle espresse dallo stesso in altre sedi parlamentari sono tutte orientate in tale direzione», ricorda il relatore.

Secondo quanto si legge nella proposta del presidente «è appena il caso di precisare che, nelle sedi “politiche”, ciascun parlamentare potrà sindacare le scelte governative assunte in ordine alla vicenda Diciotti con interrogazioni o interpellanze, ma nell’ambito della Giunta tale sindacato deve essere escluso, confondendosi altrimenti la valutazione della prerogativa – prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 – con la valutazione dell’azione di governo, attività del tutto diverse per oggetto, per modi e per finalità». Inoltre «in sede di esame di Giunta per reati ministeriali – ricorda il presidente – occorre limitarsi quindi al riscontro obiettivo della finalità perseguita dal governo, espressa istituzionalmente innanzitutto dal presidente Conte nella più volte richiamata seduta di assemblea del 12 settembre 2018».

Per Gasparri «in altri termini – nei termini precedentemente precisati e con riferimento ai criteri valutativi individuati per la verifica di tale ‘precondizione’ , volti ad escludere che la fattispecie in esame rientri nei reati cosiddetti “comuni” – il sindacato della Giunta non può che limitarsi al riscontro delle finalità indicate nell’articolo 9, comma 3 della legge costituzionale n. 1 del 1989, senza estendere quindi la propria valutazione a profili che ineriscono alla scelta dei mezzi per conseguire le predette finalità atteso che, come già evidenziato, l’autonomia della funzione di governo – che costituisce la ratio giustificativa dell’esimente extra ordinem di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989 – presuppone anche un’autonomia nella scelta dei mezzi e non solo quindi dei fini da perseguire». E ancora «la Giunta non deve valutare se l’interesse pubblico inerente all’esercizio di una funzione governativa meriti o meno una tutela, né se lo stesso sia o meno condivisibile. Deve invece valutare se quest’ultimo sia stato o meno oggetto di “rappresentazione” da parte del ministro Salvini e degli altri membri del governo, aspetto che emerge in maniera sicura e indiscutibile. Il concetto di interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo non può essere quindi riportato ad un parametro oggettivo e assoluto, ma deve essere al contrario riportato al parametro soggettivo (rectius telelogico) della finalità governativa perseguita dal ministro».

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