Dic 28 2018

Annalisa @ 13:59

Le novità del 2018 nella regolamentazione finanziaria per l’investitore retail

Il 2018 è stato un anno di novità per l’investitore retail, la cui importanza, tuttavia, potrà essere valutata con pienezza solo nel prossimo biennio, ovvero, con il pieno adattamento del mercato alla complessa disciplina disegnata. Nell’ambito della regolamentazione finanziaria, infatti, sono stati introdotte importanti innovazioni, sostanzialmente di recepimento della disciplina comunitaria, volte ad aumentare la trasparenza delle negoziazioni ed a rafforzare i presidi di tutela degli investitori. In primo luogo, sono entrati nel nostro ordinamento giuridico, dal 1° gennaio 2018, la nuova disciplina sui PRIIPs (Packaged Retail and Insurance based Investment Products), dal 3 gennaio 2018 la tanto famigerata Mifid II (Markets in Financial Instruments Directive) e, dal 1° ottobre 2018, la disciplina di cui alla IDD (Insurance Distribution Directive).

Per sommi capi, per i soggetti emittenti (ma anche ideatori e distributori) di PRIIPs, la disciplina introdotta provvede a definire uno standard informativo sintetico sulle caratteristiche, i rischi ed i costi dei prodotti di investimento «pre-assemblati», al fine dichiarato di favorirne la comprensione e la confrontabilità da parte degli investitori al dettaglio; con la MIFID II, invece, per gli intermediari emittenti o che prestano servizi di investimento si è inteso rafforzare le regole durante l’intero «ciclo di vita» degli strumenti finanziari (e dei depositi strutturati) e si è tentato di mitigare i conflitti di interesse tra gli intermediari stessi ed i loro clienti. La IDD, infine, mirata alle imprese di assicurazione ed ai distributori di prodotti assicurativi, prevede, regole uniformi per la vendita dei prodotti assicurativi a prescindere dai canali distributivi utilizzati, ed una disciplina supplementare per i prodotti di investimento assicurativi con presidi analoghi a quelli di MiFID II.

Il recepimento nazionale è stato per alcuni versi complesso – anche per le comprensibili, e direi inevitabili, resistenze nell’industria del risparmio, a cui è stato imposto per la verità un profondo mutamento culturale – ma in definitiva ha prodotto una legislazione interna sostanzialmente organica, con pochi punti di caduta sui quali occorrerà certamente ritornare nel prossimo anno. Infatti, la nuova disciplina si inspira ai mercati finanziari del nord Europa ed, in particolare, a quella inglese, paesi nei quali la figura dell’investitore ha particolare rilevanza; per inciso, una delle conseguenze di questo particolare approccio è il riconoscimento di un servizio, in passato trascurato, della consulenza in materia di investimenti.

Il Regolamento (UE) 1286/2014 (PRIIPs) è stato recepito con il D.lgs. n. 58/1998 (TUF), come modificato dal d.lgs. n. 224/2016, con la designazione CONSOB ed IVASS come Autorità competenti e con seguente previsione dell’obbligo di notifica alla CONSOB del KID di tutti i PRIIPs (di cui alle modifiche al Reg. Emittenti adottate con delibera n. 20250/2017). La Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), invece, è stata adottata nell’ordinamento con il D.lgs. n. 58/1998 (TUF), come modificato dal d.lgs. n. 129/2017, ed il conseguente nuovo Regolamento Intermediari (adottato questo con la delibera n. 20307/2018) ed il nuovo Regolamento Mercati (adottato, invece, con la delibera n. 20249/2017).

Infine, la Direttiva 2016/97/UE (IDD) è stata recepita con D.lgs. n. 58/1998 (TUF), come modificato dal d.lgs. n. 68/2018; con il D.lgs. n. 209/2005 (CAP), come modificato dal D.lgs. n. 68/2018 si è introdotta la IBIP, ovvero, la categoria unitaria di prodotti e sancita la ripartizione competenze tra CONSOB e IVASS per canali distributivi. La Consob ha quindi provveduto alle modifiche al Reg. Emittenti, con delibera n. 20710/2018, mentre in fase di predisposizione sono invece le conseguenti modifiche al Reg. Intermediari.

Sempre nel 2018 si è intervenuti anche nella materia connessa alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. Le modifiche al Reg. Consob 18592/2013 sull’equity crowdfunding (delibera n. 20204/2017) estendono la disciplina a tutte le piccole e medie imprese (PMI), ed ampliano la categoria dei c.d. gestori di diritto anche alle Sgr, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, prevedendo anche per tali soggetti l’adesione ad un sistema di indennizzo o la stipula di un’assicurazione di responsabilità professionale.

Nell’anno che si chiude, è stato adottato altresì il Regolamento Consob sulle informazioni non finanziarie, utili a fornire elementi valutativi circa l’impatto sociale dell’emittente nella sua attività d’impresa. La Direttiva 2014/95/UE prevede l’obbligo per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come “enti di interesse pubblico” di fornire una dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) contenente informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta alla corruzione. La norma di recepimento, il D.lgs. n. 254/2016, ha conferito alla Consob specifiche deleghe regolamentari. Conseguentemente nel Reg. Consob 20267/2018 si sono previste le modalità di trasmissione diretta della DNF alla Consob, le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della DNF rispetto a quelle indicate dal decreto, le regole per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF pubblicate, nonché i compiti del revisore incaricato della verifica della conformità delle informazioni.