Decreto sicurezza approvato: via i finti profughi e Daspo ai sospetti terroristi

24 Set 2018 13:57 - di Sara Gentile

Dopo circa un’ora di discussione, il Consiglio dei ministri ha approvato il dl Salvini che contiene le norme sulla sicurezza e sull’immigrazione. Il provvedimento modifica la normativa in materia dell’accoglienza dei profughi, in particolare dei richiedenti asilo, abolendo il permesso umanitario ed introduce nuove misure sulla cittadinanza e la permanenza nei centri di prima accoglienza. Per espellere dall’Italia un richiedente asilo basterà anche solo la pericolosità sociale e non solo l’essere sottoposto a procedimento penale. Il decreto, inoltre, dà una stretta sulle leggi antiterrorismo estendendo il “Daspo” anche ai sospetti terroristi, toglie  la cittadinanza in caso di condanna definitiva per terrorismo. E concede maggiori poteri ai Comuni. Per quanto riguarda la lotta alla corruzione il Daspo sarà applicato senza attendere il terzo grado di giudizio. Il ministro dell’Interno ha annunciato il provvedimento del Cdm con un post su Facebbok. «Decreto Sicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei ministri approva all’unanimità! Sono felice. Un passo in avanti – ha scritto – per rendere l’Italia più sicura, per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un’immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profughi, per togliere la cittadinanza ai terroristi, per dare più poteri alle Forze dell’ordine. Dalle parole ai fatti, io vado avanti!».

Subito dopo l’approvazione, il provvedimento è stato illutrato in conferenza stampa. «Il decreto è stato approvato all’unanimità, poi si potrà arricchirlo, ho accolto proposte che modificheranno il testo, un testo che non è blindato», ha detto Salvini puntualizzando che «si tratta del dl più condiviso, più modificato, più aggiornato nella storia almeno di questo governo, sono contento dunque ci fossero» il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio al via libera del Consiglio dei Ministri.

«La protezione umanitaria viene normata con sei fattispecie specifiche, non ci sarà più la libera interpretazione del singolo – ha affermato ancora Salvini, parlando in conferenza stampa – Avremo un riconoscimento dei diritti dei profughi veri. Per i richiedenti asilo la sospensione della domanda d’asilo è prevista in caso di pericolosità sociale o in caso di condanna in primo grado. Questa è stata una delle sintesi raggiunte». Il ministro ha spiegato di essersi ispirato, per la stesura della norma, a un episodio di cronaca, ovvero quella degli autisti di autobus “massacrati” a Como. «Se il questore valuterà particolarmente pericoloso – ha puntualizzato – un richiedente asilo, potrà sospendere la domanda».

All’interno del provvedimento varato, ha precisato il responsabile del Viminale, non ci sono misure ad hoc sui rom, «altrimenti sarebbe scoppiato il putiferio», ma l’obiettivo è quello di chiudere tutti i campi rom entro la legislatura.

Commenti

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  • Laura Prosperini 25 Settembre 2018

    finalmente!
    anche se il “blocco navale” sarebbe stato ancora più efficace.
    Ora dobbiamo necessariamente espellere/rimpatriare tutti quelli che hanno commesso reati
    e successivamente ridistribuire i 700.000 immigrati fra le varie Nazioni euro-pee
    non sarà facile ma
    passo dopo passo spediti arriveremo.

  • vittorio 25 Settembre 2018

    bene l’espulsione dopo la sentenza di condanna in 1^ grado (costituzionalissima visto che già si applica nelle sentenze civili e che il procedimento di stato civile del richiedente asilo non ha nulla di “penale”). bene anche la sospensione della procedura di esame della richiesta di asilo in pendenza di un processo penale (il requisito per l’accoglienza non può essere l’esportazione in italia di potenziali delinquenti – che magari nel luogo di origine sono già delinquenti acclarati -) AUGURO una modifica che F.d I può proporre : inserire nella norma un articolo che stabilisca che nel caso il ricorso contro il provvedimento che nega il diritto di asilo viene respinto, al procedimento si applica l’art. 98 del codice (ossia considerare il ricorso “lite pretestuosa”) con la conseguenza che l’avvocato che ha patrocinato il clandestino NON prende un centesimo dallo STATO ed anzi è anche sanzionabile con una multa. (questo indurrebbe gli Avvocati – dei clandestini – normalmente a spese dello Stato a portare avanti solo ricorsi seri e non strumentali, con snellimento dei procedimenti e riduzione di ricorsi e risparmi di parcelle per liti pretestuose).

  • Andrea 24 Settembre 2018

    Grande Matteo, meno male che ci sei tu. Uno dei pochi uomini in un mare di quaquaraqua ! e comunque che sia stato approvato all’unanimità ho i miei dubbi anche senza toccare i rom. Figuriamoci se qualche sinistroide non si è opposto lo stesso.