Clima, l’accordo di Parigi ratificato da Usa e Cina. Ecco i punti principali

3 Set 2016 18:00 - di Redazione

Clima: accordo raggiunto e ratificato oggi da Usa e Cina – che con le loro firme hanno fatto salire a 23 il numero dei paesi che aderiscono all’intesa – e che insieme producono il 38% di emissioni di C02 nel mondo. Un punto importante da cui ripartire. Un traguardo che segna un nuovo inizio e sui cui tempi di applicazione, tra gli altri, il segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon – ad Hangzhoi per il G20 – si è detto «ottimista», auspicando che anche altri Paesi aderiscano all’intesa a stretto giro «dall’entrata in vigore dell’accordo di Parigi sul clima entro la fine dell’anno, soprattutto dopo la ratifica annunciata oggi da Stati Uniti e Cina». Non solo: a ribadire ottimismo e soddisfazione per l’intesa raggiunta è intervenuto in queste ore anche il presidente americano uscente, Barack Obama. «La ratifica dell’accordo di Parigi sul taglio delle emissioni di gas serra, annunciato oggi da Usa e Cina», ha commentato l’inquilino della Casa Bianca, «può essere vista come il momento in cui abbiamo finalmente deciso di salvare il nostro pianeta». O meglio: l’accordo di Parigi, per il presidente Usa Barack Obama, è la risposta a tutti coloro che pensavano impossibile centrare un target tanto strategico. Obama ha espresso apprezzamento per la leadership mostrata da Usa e Cina: ma molti altri Paesi – ha ricordato – «devono ratificare formalmente l’accordo» perché non ci siano più ritardi. E allora, punto per punto, ripercorriamo di seguito, riassunti in un esaustivo schema, i passaggi principali del documento di Parigi sul clima (Cop 21), raggiunto nel dicembre scorso da 195 Paesi, e che potrà entrare in vigore con la ratifica di almeno 55 Paesi, produttori del 55% delle emissioni globali.

Ecco i punti principali dell’accordo sul clima

1) RISCALDAMENTO GLOBALE – L’articolo 2 dell’accordo fissa l’obiettivo di restare «ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali», con l’impegno a «portare avanti sforzi per limitare l’aumento di temperatura a 1,5 gradi».

2) OBIETTIVO A LUNGO TERMINE SULLE EMISSIONI – L’articolo 3 prevede che i Paesi «puntino a raggiungere il picco delle emissioni di gas serra il più presto possibile», e proseguano «rapide riduzioni dopo quel momento» per arrivare a «un equilibrio tra le emissioni da attività umane e le rimozioni di gas serra nella seconda metà di questo secolo».

3) IMPEGNI NAZIONALI E REVISIONE – In base all’articolo 4, tutti i Paesi «dovranno preparare, comunicare e mantenere» degli impegni definiti a livello nazionale, con revisioni regolari che «rappresentino un progresso» rispetto agli impegni precedenti e «riflettano ambizioni più elevate possibile». I paragrafi 23 e 24 della decisione sollecitano i Paesi che hanno presentato impegni al 2025 «a comunicare entro il 2020 un nuovo impegno, e a farlo poi regolarmente ogni 5 anni», e chiedono a quelli che già hanno un impegno al 2030 di «comunicarlo o aggiornarlo entro il 2020». La prima verifica dell’applicazione degli impegni è fissata al 2023, i cicli successivi saranno quinquennali.

4) LOSS AND DAMAGE (PERDITE E DANNI) – L’articolo 8 dell’accordo è dedicato ai fondi destinati ai Paesi vulnerabili per affrontare i cambiamenti irreversibili a cui non è possibile adattarsi, basato sul meccanismo sottoscritto durante la Cop 19, a Varsavia, che «potrebbe essere ampliato o rafforzato». Il testo «riconosce l’importanza di interventi per incrementare la comprensione, l’azione e il supporto», ma non può essere usato, precisa il paragrafo 115 della decisione, come «base per alcuna responsabilità giuridica o compensazione».

5) FINANZIAMENTI – L’articolo 9 chiede ai Paesi sviluppati di «fornire risorse finanziarie per assistere» quelli in via di sviluppo, «in continuazione dei loro obblighi attuali». Più in dettaglio, il paragrafo 115 della decisione «sollecita fortemente» questi Paesi a stabilire «una roadmap concreta per raggiungere l’obiettivo di fornire insieme 100 miliardi di dollari l’anno da qui al 2020», con l’impegno ad aumentare «in modo significativo i fondi per l’adattamento».

6) TRASPARENZA – L’articolo 13 stabilisce che, per «creare una fiducia reciproca» e «promuovere l’implementazione» è stabilito «un sistema di trasparenza ampliato, con elementi di flessibilità che tengano conto delle diverse capacità».

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *