Licenziare i fannulloni della PA? Sarà più facile. Ecco le nuove norme

17 Nov 2015 8:44 - di Redazione

I tecnici di palazzo Vidoni, all’interno del Dlgs attuativo della riforma Madia sul lavoro pubblico, stanno ragionando su un possibile intervento, non limitato ai soli procedimenti disciplinari, ma esteso anche al delicato tema del recesso per scarso rendimento. Il ragionamento parte dai numeri: nel 2013, ultimo dato disponibile, tra gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, su quasi 7mila procedimenti disciplinari avviati, appena 219 hanno portato a licenziamenti, 99 di questi sono stati provocati da assenze ingiustificate dal servizio e 35 da negligenza e inosservanze contrattuali.

Nel 2013, solo 99 licenziamenti nella PA per assenze ingiustificate

Quali sono considerati i freni che hanno ostacolato l’attuazione della legge Brunetta? «Oggi – spiega Sandro Mainardi, ordinario di diritto del Lavoro all’università di Bologna – la norma collega inscindibilmente la possibilità di recesso alla valutazione annuale del dipendente, condotta secondo i sistemi di valutazione della performance introdotti per ogni amministrazione da parte del decreto 150/2009. Inoltre la valutazione negativa che traccia l’insufficiente rendimento deve potersi collegare alla violazione da parte dellavoratore di norme di legge, di contratto, di regolamento amministrativo e di codici disciplinari o di comportamento: quindi lo scarso rendimento deve sempre essere accompagnato dall’elemento soggettivo della “colpa” del lavoratore».

Legge Brunetta di difficile applicazione, nel caso dei licenziamrnti dei fannulloni

L’idea dei tecnici della Pa è di guardare a quanto accade nel privato, dove il licenziamento per scarso rendimento, evidenzia Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma, è sempre praticabile, «con una modalità collaudata, quella del licenziamento disciplinare, che può essere adottato a seguito di un procedimento nel quale si contesta al lavoratore una prestazione scarsa per un comportamento di negligenza o di imperizia, oppure con una modalità che si inizia a profilare in giurisprudenza, cioè quella dello scarso rendimento oggettivamente misurato in base al rendimento di un gruppo omogeneo di lavoratori, che identifica il parametro della normale prestazione, rispetto al quale è possibile valutare una prestazione significativamente e costantemente inferiore che determina un giustificato motivo oggettivo di recesso». Una normativa comunque più agevole (non ci sono presupposti rigidamente fissati), su cui i tecnici di palazzo Vidoni starebbero ragionando per “esportarla” nella Pa. L’ipotesi allo studio è mantenere il sistema di valutazione (che continuerebbe a fornire indicazioni sul rendimento del lavoratore), ma senza che questo costituisca passaggio obbligato per arrivare al recesso. Potrebbe essere infatti il dirigente ad accertare lo scarso rendimento colpevole del lavoratore. Quest’ultimo avrebbe un breve periodo per ravvedersi, dopo di che si arriverebbe al recesso (verrebbero confermate le garanzie del procedimento disciplinare), si legge su “Il Sole 24 ore”.

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