Il Giorno del Ricordo, una legge a lungo attesa dagli italiani

10 Feb 2015 8:18 - di Redazione
Giorno del Ricordo

La legge istitutiva del Giorno del Ricordo (legge 30 marzo 2004 n. 92) ha avuto un lungo e travagliato percorso parlamentare e scaturisce in realtà dalla fusione di due distinte proposte di legge, entrambe di iniziativa dell’on. Roberto Menia: la prima relativa alla concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (AC 1874), la seconda relativa alla istituzione del Giorno del Ricordo (AC 3661). La sua prima proposta di Legge per la concessione di un “riconoscimento ai familiari degli infoibati” fu presentata nella 12° legislatura (A.C. 2863) l’11 luglio 1995 e non fu mai presa in esame. Ripresentata nella 13° legislatura il 19 giugno 1996 (AC 1563) iniziò l’esame in commissione nel settembre 1998 e approdò, dopo tre anni di ostruzionismo della sinistra, all’assemblea dove, in parte modificata, ricevette voto favorevole il 6 marzo 2001. Fu bocciata in sede deliberante dal Senato l’8 marzo 2001, ultimo giorno di legislatura, con il voto determinante d’astensione (che al Senato equivale al voto contrario) di DS e PPI che si sommò a quello contrario di Rifondazione Comunista. La proposta per la medaglia ai familiari degli infoibati venne ripresentata anche nella 14° legislatura (AC 1874) il 26 ottobre 2001. Superato con voto favorevole l’esame di merito della I commissione, iniziato nel febbraio 2013, e quello consultivo delle Commissioni 3, 4, 5, e 11, iniziò l’esame dell’aula della Camera il 4 febbraio 2004. Nella seduta del 10 febbraio 2004 fu introdotto il nuovo articolo 1, che recepiva – come emendamento aggiuntivo, approvato all’unanimità e nella riformulazione della Commissione – il testo della proposta Menia istituente il “10 febbraio quale Giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, l’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra”. La Camera approvò il giorno successivo il testo della legge con 502 voti favorevoli e 15 contrari. La legge fu definitivamente approvata dal Senato il successivo 16 marzo 2004.

Il contenuto della legge

«La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Nella giornata […] sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero».

 La medaglia ai congiunti degli infoibati

“Nel Giorno del Ricordo viene concessa, in seguito a domanda, una targa metallica (in acciaio brunito e smalto, con la scritta “La Repubblica italiana ricorda”con diploma, al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti sino al sesto grado degli infoibati dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947, in Istria, Dalmazia e nelle province dell’attuale confine orientale. Tale diritto è esteso anche agli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947 ed entro l’anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento. Vengono esplicitamente esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati uccisi mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell’Italia. “La stessa legge ha riconosciuto il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste e l’Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma

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