Violenza carnale: quanti verdetti sconcertanti della Suprema Corte

26 Set 2014 11:42 - di Ginevra Sorrentino

Si può essere oltraggiati due volte? In Italia sembrerebbe proprio di sì: tanto che è accaduto in più e più occasioni che sentenze emesse per sanzionare e l’odioso crimine dello stupro abbiano di volta in volta parzialmente assolto – o quanto meno giustificato – il violentatore di turno, sceso dal banco degli imputati, dove è stata poi implacabilmente salita la vittima. Vittima due volte: del danno e della beffa, se è vero che molte donne, dopo aver subito sulla propria pelle la sopraffazione fisica e l’abuso psicologico di una violenza carnale, si sono pure viste infliggere, da parte di chi avrebbe dovuto far valere le loro ragioni umane e i sacrosanti diritti civili, anche l’onta di una decisione dei magistrati che, invece di difenderle, hanno ottenuto di offenderle e ferirle nuovamente.

Come nel caso di un verdetto, datato 2006 ed emesso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale un’adolescente cresciuta nel disagio, avendo avuto già in precedenza rapporti sessuali, avrebbe patito un torto meno grave – e comunque avrebbe saputo sopportarlo meglio – dallo stupro subito da parte del patrigno di 40 anni. Tanto che già allora i giudici riconobbero al violentatore le attenuanti per una presunta «minore gravità del fatto».

E chi credeva che di peggio non sarebbe più potuto accadere si è dovuto ricredere: per esempio nel 2012, quando sempre la Corte di Cassazione ha stabilito che nel giudicare una violenza di gruppo va differenziata la posizione – e i relativi sconti di pena – di chi, “meno colpevolmente” degli altri imputati del branco, non ha partecipato a creare i presupposti per l’abuso e le condizioni che hanno costretto la vittima a subire l’aggressione sessuale, ma si sia “semplicemente” limitato a consumare la sua parte di violenza. Un’aberrazione giuridica che non possiamo definire senza precedenti purtroppo, se è vero che, già nel 2009, avevamo dovuto ingoiare un’altra sentenza della Suprema Corte, non ancora digerita per la verità, che addirittura negava proprio il riconoscimento del reato di stupro a una violenza carnale perché la vittima abusata indossava i jeans. Un indumento, spiegò la sentenza, «che non si può sfilare nemmeno in parte senza la fattiva collaborazione di chi lo porta».

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *